n. 13626\01 RG.N.R.

n, 209497\04 RG. G.i.p.,

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Dott. Antonio Corte

 

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

il Giudice per le indagini preliminari,

 

Visti gli atti del procedimento penale relativo alla ipotizzata, responsabilità di D.M. per il reato di cui agli artt. 594 c.p.

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 3.11.2003, depositata 12.3.2004.

Vista l'opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa in data 20.2.2004,

Sentite le parti nel corso dell'udienza del 24.5.2004

OSSERVA

che la richiesta del Pubblico Ministero deve essere accolta.

Il reato in epigrafe è tra quelli previsti nell’art. 4- comma 1 del D.Lvo 28'agosto 2000 n. 274/00, in tema di competenza penale del giudice di pace;

L'art. 64 comma II del D.Lvo 28 agosto 2000 n 274/00 stabilisce che, ferma l'applicabilità dell'art. 2 comma terzo c.p., nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2;

L'art. 63 l.cit. afferma che nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.

Viene in particolare richiamato l'art. 34, che prevede l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ed afferma che il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato; istituto che trova applicazione anche nel corso delle indagini preliminari.

Ritenuto che, nel merito la vicenda sia particolarmente lieve, e non meriti un approfondimento di indagine.

Nasce da controversia civilistica in corso tra due condomini dello stabile di via ..., originata da lavori eseguiti dall'opponente per il recupero, a fini abitativi, del sottotetto, opere che l'indagata ritiene abbiano cagionato danni al proprio immobile.

Durante un'assemblea condominiale, nel corso della quale l'amministratore, evidentemente inascoltato, invitava le parti a collaborare in modo sereno alla definizione delle problematiche, la De Petro avrebbe ingiuriato A.K..

La denuncia scaturisce quindi da situazioni di conflittualità che ha origine  in vertenza civilistica, che deve trovare la propria composizione nella sede deputata.

Si chiede oggi di assecondare uno strumentale tentativo di spostare la materia del contendere al campo penale.

Ritiene questo Giudice, al contrario, che, anche qualora all'esito dell'istruttoria il fatto risultasse provato, risulterebbe comunque di particolare tenuità, tenuto :conto delle verosimili condizioni di esasperazione della persona che si ritiene danneggiata, e dell' esiguità del danno e del pericolo che sarebbe derivato dall'ingiuria. L'occasionalità del fatto e il grado della colpevolezza non giustificherebbero l'esercizio dell'azione penale.

Al contrario, l'esercizio dell'azione penale pregiudicherebbe le condizioni di convivenza all'interno del condominio, già tese per i presunti danni arrecati dal denunciante all'immobile dell'indagata.

Si consideri, ancora, che la D. è persona, di una certa età, pensionata, sinora rimasta immune da pregiudizi penali.

Va tenuto anche conto del fatto che sicuramente, definita la controversia pendente davanti al giudice civile, questo banale episodio cadrebbe dimenticato.

P.Q.M.

- Visti gli arti. 408 e seguenti c.p.p.

DISPONE l'archivi azione del procedimento meglio indicato in epigrafe ed

ORDINA la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Si comunichi

Milano, 24.5.2004