REPUBBLI CA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Monza

In composizione monocratica

SEZIONE PENALE

Nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paletto alla pubblica udienza del 21 gennaio 2003 ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione riservata, nel procedimento penale nei confronti di:

A.R. nato a Cosenza, il 18.12.1967, dom. eletto in Milano, Via A. da Schio n. 1,

Libero - PRESENTE

IMPUTATO

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Con l’intervento del Pubblico Ministero VPO dott.ssa R.M..

Con l’intervento della persona offesa F.R., costituita parte civile a mezzo dell’avv.to Picerno del Foro di Monza.

Con l’intervento del difensore di fiducia, avv.to A.S. del Foro di Monza

Le parti hanno concluso come da separato verbale.

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art. 388 co 2 c.p. per non avere osservato il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 01.02.00 con successiva omologa del 21.04.00 con il quale gli si imponeva, tra l’altro, di accendere a favore di ciascun figlio minore un libretto di risparmio comunicando i relativi estremi a moglie.

In Monza. Querela del 19.09.00

Svolgimento del processo

Con decreto 3.12.02 A.R. veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 388 co. 2 cp, commesso in Monza dal 19.9.00.

Costituitasi parte civile F.R. ed aperto il dibattimento, si procedeva all’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché all’escussione dei testi indicati dal PM ed all’esame dell’imputato.

Quindi le parti concludevano come riportato in rubrica.

All’esito veniva pronunciata la presente sentenza con redazione dei motivi riservata.

Motivi della decisione

Ritiene il Tribunale che all’esito della celebrata istruttoria dibattimentale l’imputato A.R. debba essere assolto dalla contestazione allo stesso mossa al capo di imputazione, sotto il profilo dell’insussistenza del fatto oggetto dell’imputazione.

L’A. deve, infatti, in questa sede rispondere della condotta di avere omesso di osservare il provvedimento pronunciato in sede di separazione consensuale dei coniugi dal Tribunale di Milano in data 1.2.00 (omologato in data 21.4.00), con il quale si impegnava a costituire, in favore dei due figli minorenni, un libretto di risparmio vincolato alla maggiore età dei medesimi.

Dalla testimonianza resa dalla parte lesa F.R., assunta nel corso del dibattimento, nonché dalla documentazione prodotta dalle parti, si evinceva che l’A. a seguito di detto impegno, ometteva, negli anni successivi alla separazione, di accendere i due libretti di risparmio, provvedendovi solo successivamente, effettuando il primo versamento di euro 500,00 a favore di ciascun figlio minorenne, alla data del 5.11.02 (cfr. documentazione in atti, segnatamente a copia dei libretti di risparmio costituiti dall’imputato a favore di figli minorenni A.F. e M. ed esibiti in originale a dibattimento).

Sul punto l’imputato dichiarava di non avere provveduto ad ottemperare il provvedimento del Tribunale di Milano sin dai primi mesi successivi alla separazione, essendosi trovato in gravi ristrettezze economiche, anche a seguito della nascita di altro figlio, nato dalla relazione intrattenuta con una nuova compagna.

L’imputato dichiarava, poi, che era comunque proprio intendimento rispettare a pieno l’impegno preso in sede di separazione, segnatamente alla costituzione nei termini prescritti di due libretti di risparmio a favore dei figli minorenni nati dal matrimonio con la F., condotta effettivamente realizzata alla data del 5.11.02 e mantenuta con versamenti successivi (cfr. produzione documentale in atti, verbale udienza 21.1.04, segnatamente a secondo versamento effettuato in data 21.1.04).

L’imputato riferiva, poi, di avere dato comunicazione alla ex moglie dell’avvenuta costituzione dei libretti di risparmio, tramite l’avvocato della stessa, stante la difficoltà di rapporti diretti esistente tra i due.

Alla luce di quanto emerso dal dibattimento, ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dall’imputato non configuri la fattispecie in esame.

A tale determinazione si perviene a seguito di valutazione del contenuto della prescrizione giurisdizionale contenuta nel provvedimento di separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di Milano in data 1.2 00, che in questa sede si assume violata.

In particolare ci si riferisce al punto 6 del verbale di separazione consensuale 1.2.00, nel quale viene prescritto: "Il signor A. si impegna e si obbliga a costituire a nome di ciascun figlio un libretto di risparmio, di cui comunicherà alla moglie gli estremi identificativi, vincolato alla maggiore età di ciascun figlio. Su detto libretto il signor A. verserà periodicamente somme(non inferiori a lire cinquecentomila annue) a seconda delle sue disponibilità fino al raggiungimento di lire 10.000.000 per ciascun figlio…"

Dall’esame di detta prescrizione il Tribunale rileva che:

-         la stessa non indicava un termine di inizio dei versamenti cui era tenuto l’ A., risultando gli stessi vincolati solo, da una parte al raggiungimento della complessiva somma di lire 10.000.000 entro il compimento degli anni 18 di entrambi i figli minorenni (nati A.F. in data 1.7.94 e A.M.L. in data 6.5.1996) e dall’altra all’entità del versamento annuo, non inferiore a lire 500.000;

-         veniva, invece, indicata la natura periodica dei versamenti de quo, a seconda delle disponibilità economiche dell’obbligato.

Alla luce di tale disamina, appare evidente al Tribunale che la ratio della prescrizione contenuta al punto 6 del provvedimento di separazione 1.2.2000, fosse quella di garantire il versamento della somma di lire 10.000.000 per ciascun figlio minorenne da parte del padre, versamento da effettuare ed ultimare entro il compimento del diciottesimo anno di età dei minori, lasciando, tuttavia, all’obbligato, una certa flessibilità sia in ordine all’entità che alla periodicità dei versamenti cui era tenuto.

A sostegno di tale linea interpretativa sovviene la circostanza che i libretti di deposito risultavano vincolati al compimento della maggiore età dei due figli e pertanto le somme sugli stessi depositate non potevano in nessun modo essere utilizzate da alcuno prima di detto momento. Conseguentemente nessuna rilevanza poteva assumere un versamento non effettuato mensilmente o annualmente, non determinando tale condotta alcun nocumento diretto sul minore beneficiario, nella prospettiva di un beneficio da costituire al compimento della maggiore età, unico effettivo termine di rispetto da parte dell’obbligato contenuto nella prescrizione de quo.

Si noti, poi, che i due figli minorenni, nati rispettivamente negli anni 94 e 96 compiranno i diciotto anni nel 2012 e nel 2014, date entro le quali l’imputato può ampiamente provvedere al versamento di 10.000.000 di vecchie lire cui è tenuto giurisdizionalmente.

Alla luce delle riflessioni riportate nella presente sentenza, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dall’imputato, così come emersa nel corso della celebrata istruttoria dibattimentale, non abbia, alla data odierna, comportato alcuna violazione del provvedimento giurisdizionale pronunciato in sede di separazione dei coniugi, atteso che l’A. ha provveduto alla costituzione di due libretti di risparmio sui quali può ancora ampiamente provvedere ai versamenti a favore dei figli minorenni cui è tenuto.

Conseguentemente A.R. deve essere assolto dalla contestazione allo stesso mossa al capo di imputazione perché il fatto non sussiste.

Quanto sin qui affermato, non consente tuttavia di procedere alla condanna della querelante, come richiesto dalla difesa dell’imputato, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall’A. nel presente processo.

Sul punto osserva, infatti, il Tribunale che non si ravvisano nella condotta della F. profili di colpa rilevanti, se non addirittura intenti vendicativi tali da ricondurre la querela oggetto del presente procedimento ai limiti di una lite temeraria.

I termini in cui la prescrizione di cui al punto 6 del verbale di separazione consensuale veniva redatta, poteva, infatti consentire alla F. di ritenere la che prescrizione stessa avesse efficacia

immediata e dovesse essere sin da subito ottemperata.

Inoltre non può in questa sede sottacersi che l’A. all’epoca della denuncia oggetto del presente procedimento, aveva tenuto un comportamento poco collaborativo nei confronti della ex

moglie (segnatamente al mancato versamento degli importi dovuti a titoli di mantenimento, come comprovato dalle produzioni di parte civile, condotta che sfociava in altra denuncia penale nei confronti dell’ A.), circostanza che può avere fondatamente indotto la F. a ritenere che l’ex marito non avesse alcuna intenzione di ottemperare alla prescrizione de quo, conducendola, pertanto, a sporgere, anche a tutela degli interessi dei propri figli minorenni, una denuncia penale.

P.Q.M.

Applicato l’art. 530 c.p.p.

assolve

A.R. dal delitto allo stesso ascritto al capo di imputazione perché il fatto non sussiste.

Motivi riservati.

Monza,21.1.2004.

Il Giudice

(dott.ssa Valentina Paletto)


TRIBUNALE DI MONZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p. )

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.ssa. DANIELA ANNA FONTANA

alla pubblica udienza del 18 marzo 2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A.R.. nato a ... il .... già residente in ... via ....

assistito e difeso di fiducia dall'avv. A.S. con studio in ... corso .....

LIBERO presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 570 comma 2 c.p. per non avere osservato il provvedimento del Tribunale Civile dì Milano emesso in data 01 .02.00 con il quale l'obbligava a costituire a nome di ciascun figlio minore un libretto di risparmio vincolato al raggiungimento della maggiore età, i cui estremi dovevano essere comunicati alla moglie, nonché di contribuire alle spese mediche e scolastiche nella misura del 50 %.

Con la partecipazione al giudizio del P.M. in persona del Sovr. G.G.

Con la partecipazione al giudizio della parte civile F.R.L., nata a ... il ..., residente in ... via ..., assistita e difesa dall'Avv. M. Picerno.

Sulle seguenti conclusioni:

Per il P.M.:

"Condanna alla multa di € 700,00"

Per la parte civile:

1) accertare e dichiarare la penale responsabilità dell'imputato signor A.R. in ordine al reato ascrittogli e condannare lo stesso alla pena di legge;

2) condannare altresì il signor A.R. al risarcimento in favore della costituita parte civile di tutti i danni morali e patrimoniali conseguenti al reato, da determinarsi nella somma di € 5.000, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'accaduto fino all'effettivo soddisfo;

3) qualora intenda pronunciare condanna generica e rimettere le partii davanti al giudice civile, disporre ex art. 539 II comma c.p.p. il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 2.500;

4) dichiarare ai sensi dell'art. 540 c.p.p. immediatamente esecutivo il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno;

5) condannare altresì l'imputato al rimborso delle spese di costituzione di parte civile e di difesa.

Per la difesa:

"Chiede assoluzione con la formula più ampia e condanna della parte civile al risarcimento spese per l'imputato, rimettendosi al giudice per la loro valutazione qualitativa.

In subordine. minimo pena, massime attenuanti e doppi benefici"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione, emesso li 3.12.2002 l'imputato A.R., veniva tratto a giudizio per rispondere del reato ad egli ascritto in rubrica.

Alla prima udienza li 14.05.2003, in assenza di richieste di rito alternativo e previa costituzione della parte civile sig.ra F.R.L., il dibattimento veniva aperto in sua contumacia e si procedeva alla raccolta delle richieste istruttorie.

Alla successiva udienza, li 4.06.2003, previa revoca della contumacia dell'imputato, veniva acquisita la documentazione offerta dalla parte civile e si ammettevano le prove orali richieste dalle parti.

All'udienza del 17 giugno 2003 veniva escussa la parte lesa, signora F.R.L., nonché esaminato l'imputato A..

Indi dopo alcuni rinvii motivati da impedimento dell'imputato, all'udienza del 18.03.2004, null'altro dovendosi accertare, previa discussione, le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice decideva come in dispositivo del quale dava pubblica lettura, assolvendo l'imputato da entrambi i reati ad egli contestati.

L'esito dell'esperita istruttoria, non consente infatti di affermare la penale responsabilità del prevenuto, la cui presente vicenda non è che uno dei filoni processuali, scaturiti della fallita unione matrimoniale delle parti.

Infatti, la sig.ra F.R., in questa sede parte civile ed A.R., odierno imputato, dopo aver trasfuso la loro conflittualità di coppia in un interminabile contenzioso civile (è tuttora in corso un procedimento pendente innanzi alla IX sezione civile del tribunale di Milano), che ha fatto seguito alla separazione consensuale, concordata li 1°.02.2000, hanno via via inasprito il loro rapporto, mettendo in essere comportamenti, che hanno dato luogo ad una sequela di denunce, fondate e non.

L'accusa mossa in questa sede all'A., cioè quella di non aver ottemperato alle condizioni della separazione, per non aver costituito a nome di ciascun figlio minore un libretto di risparmio vincolato al raggiungimento della maggiore età e per non aver contribuito alle spese mediche e scolastiche nella misura del 50 % dei figli F. e M., è di quelle infondate.

Ed infatti, se è vero, che la norma criminis e cioè l'art. 570 c.p. al n° 2, testualmente sanziona e punisce, colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore e che tale concetto è stato interpretato estensivamente, ritenendosi la sussistenza del reato anche quando i minori non abbiano mai in concreto versato in situazione di pericolo per l'intervento alimentare di altri (coniuge affidatario o convivente di questi), ciò non dimeno può ritenersi, che il reato in parola sussista ogni qualvolta si versi in stato d'inadempimento ad un'obbligazione civile.

E veniamo al caso dell'A., che come desumibile dallo stesso testo del capo d'imputazione, non è tout court accusato di essersi sottratto al mero obbligo alimentare in favore dei figli, cui sembra aver provveduto nei limiti delle sue possibilità, almeno a partire dalla separazione consensuale con il versamento delle 600 mila lire mensili, ma bensì e questo è pacifico, è accusato di non aver adempiuto ad un obbligo di carattere risarcitorio (costituzione a favore dei figli di libretti di risparmio vincolati, punto n° 6 degli accordi di separazione), nonché all'obbligo di versare al coniuge affidatario, la quota di sua spettanza delle spese mediche e scolastiche, sostenute in favore dei figli minori (punto n° 5 delle condizioni di separazione).

Ora, è evidente, che quanto al primo dei due punti e cioè quello, che è risultato essere il tardivo ed insufficiente versamento da parte del padre di somme vincolate e destinate al futuro dei figli (vedi deposizione F. pago 3 delle trascrizioni dell'udienza del 17.06.2003), trattasi di mero inadempimento civile all'obbligazione contratta in sede di separazione, senza dubbio passibile di esecuzione anche forzata, ma non di sanzione penale, neppure sotto il profilo contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., posto che nella specie si è in presenza di un accordo avente natura pattizia, cui la successiva omologa non conferisce né contenuto, né forma di statuizione giurisdizionale.

Quanto al secondo dei due punti in esame e cioè quello relativo alla mancata contribuzione dell'A. per il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute dalla F. per i figli minori M. e F., si osserva, che se in merito deve ritenersi pacifica la totale inadempienza dell'imputato, è doveroso osservare, che da una parte, la F. non ha mai esposto in modo corretto le sue ragioni di credito e dall'altra, non si è neppure curata di allegare alle sue richieste (verbali) la necessaria documentazione a corredo.

Si vuoi dire che la parte offesa, senza dubbio caricata del pesante onere dell'educazione dei figli, scarsamente condiviso dall'A., ha finito per l'assumere in prima persona anche tutte le decisioni di carattere economico, comprese quelle che in effetti avrebbero comportato il contributo paterno, senza però preoccuparsi delle necessarie distinzioni, cosicché ha finito col riversare sull'ex marito l'indiscriminata richiesta del 50% della spesa sostenuta.

Di tale confuso modus operandi è esemplificativo il fatto, che persino il legale della F., è costretto a correggere, a distanza di settimane, l'importo richiesto dalla cliente a titolo di spese straordinarie da € 6.081,05 (racc. del 27.12.2002) ad € 5.604,57 (racc. del 17 gennaio 2003), importo nel quale peraltro è compresa la voce di ben € 926,24 per spese di vestiario, certamente esclusa dall'accordo del 1°.2.2000 e sul quale vengono calcolati gli interessi legali, chissà perché decorrenti dal 1998.

Ad ogni buon conto se è evidente, che la questione economica verrà risolta dal giudice civile, avanti al quale per questo motivo è pendente controversia (causa n09171/03 Tribunale di Milano), è altrettanto lampante, che sul piano penale, nonostante la certa residuale inadempienza dell'A., che se non è tenuto a pagare le spese sportive (nuova voce di credito introdotta dalla F.) certo è tenuto al pagamento del 50% delle documentate spese mediche extra (non coperte dal servizio sanitario pubblico e dall'assicurazione privata) e scolastiche (corredo scolastico d'inizio anno e cioè penne, matite, quaderno, zainetto e similari), deve escludersi ogni responsabilità ex art. 570 II comma c.p. dell'imputato, che è stato messo dal creditore nella condizione cui aspirano tutti i debitori e cioè quella di poter legittimamente rifiutare il pagamento, per l'impossibilità oggettiva di individuare il quantum di sua effettiva spettanza.

Tutto quanto esposto, giustifica pertanto l'assoluzione di A.R. dall'imputazione di cui in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve l'imputato dall'imputazione ad egli ascritta in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 541 II comma c.p.p.

Respinge la domanda diretta ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenute per effetto dell'azione civile.

Motivazione riservata in gg. 30.

Monza il 18 marzo 2004

Il giudice Dott.ssa D. Fontana

Depositato in cancelleria

Oggi 08 APR. 2004