Tribunale civile e penale di Milano Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Sentenza
di non luogo a procedere ex arl.425 c.p.p. In nome del popolo italiano Il Giudice dell'udienza preliminare, dr. L. Pistorelli, all'esito dell'udienza preliminare del procedimento sopra rubricato, ha pronunciato la seguente SENTENZAnei confronti di: M.M. nato ... difeso di fiducia dall'avv. Michele Picerno imputato: v.foglio allegato Parti civili costituite: I.G. e L.B. difese e rappresentate dall'avv. G.B. OSSERVATO- che il PM ha contestato all'imputato, anche in via integrativa ex art.423 c.p.p., l'offesa alla reputazione di II.G. e di L.B., rispettivamente direttore sanitario e responsabile del servizio infermieristico dell'Ospedale Civile di L., attraverso la stampa di alcune frasi ritenute diffamatorie su dei volantini distribuiti nell'ambito del nosocomio nella sua veste di esponente sindacale; in particolare deve evidenziarsi che l'oggetto della contestazione concerne diverse affermazioni o apprezzamenti riguardanti alternativamente l'uno o l'altro dei soggetti passivi summenzionati ovvero diretti a colpire contemporaneamente entrambi; -
ritenuto che dunque si registra, nel capo d'imputazione contenuto nella
richiesta di rinvio a giudizio, la simultanea contestazione di una
pluralità di reati di diffamazione riuniti sotto il vincolo della
continuazione -espressamente contestato dal PM- ovvero il concorso formale
di una pluralità di reati di diffamazione ex art.81.1 C.p., comunque
caratterizzati dalla diversità dei soggetti passivi destinatari delle
offese; -
rilevato che né l'I., né la B. hanno mai presentato querela ai sensi
dell'art.597 c.p., nel mentre agli atti è presente, una querela
presentata, in relazione ai fatti per cui è processo, da S.G., che, in
qualità di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale
Civile di L.", sosteneva la lesione della reputazione dell'ente dallo
stesso rappresentato in seguito alla divulgazione dello scritto attribuito
al M.; rilevato che tale lesione integra in astratto un ulteriore fatto di
reato riconducibile alla fattispecie tipizzata daIrart.595 C.p., ma
autonomo, seppure eventualmente connesso, rispetto a quelli descritti nel
citato capo d'imputazione, dove mai è stata formalmente contestata la
diffamazione dell'ente ospedaliero; - rilevato che pacificamente il S. (a prescindere dalla sua effettiva legittimazione a presentare la querela per conto dell'ente) non aveva alcuna legittimazione ad esercitare il diritto di querela per conto dell'I. e della B. (e che pertanto quella da lui presentata non può essere interpretata in questo senso) e che altrettanto pacificamente non si versa nell'ipotesi contemplata dall'art.122 C.p., il quale, in materia di indivisibilità della querela, per consolidata giurisprudenza, contempla esclusivamente il caso in cui un unico reato sia commesso in danno di più persone, escludendo l'estendibilità ope legis della querela presentata dalla persona offesa da uno dei reati anche agli altri reati commessi in danno di altri, qualora si versi nell'ipotesi di concorso formale o di reato continuato (v. Cass. 18.5.1984, Cavallaro); - rilevato dunque che per i reati formalmente contestati dal PM non è stata presentata querela e che dunque l'azione penale deve ritenersi improcedibile; -
rilevato infine che con riguardo alla querela presentata dal S. in
relazione alla presunta diffamazione dell'ente ospedaliero dallo stesso
asseritamene rappresentato, il PM non ha proceduto in alcun modo, né
esercitando l'azione penale, né presentando richiesta di archiviazione; P.Q.M. visti gli artt.424, 425 e 426 c.p.p. DICHIARAnon
doversi procedere nei confronti di M.M., in riferimento ai reati a
lui contestati, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per
difetto della necessaria querela. Dispone
la trasmissione degli atti al PM per quanto di ulteriore competenza in
ordine alla querela presentata da S.G.. Milano
4.2.2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI – 5 FEB. 2003 Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI Dott. Luca Pastorelli
IMPUTATO1) del delitto di cui agli artt 81, 595 c.p., 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 L 8.2.48 n. 47, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale autore degli articoli che qui si intendono integralmente riportati, dal titolo "MANIFESTIAMO ANCHE PER VOI" e "BOCCIATO L'ACCORDO" apparsi su volantini del Sindacato Padano Segreteria Aziendale Ospedale Civile di L. pubblicato in L. in data 17/10/2001J, offendeva la reputazione di I.G., direttore sanitario della predetta Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di L., nonché di B.L. responsabile del servizio infermieristico e dell'azienda ospedaliera dell'Ospedale Civile di L., affermando, tra l'altro “… in alcuni reparti si è costretti a chiedere che a fianco dell'utente vi resti un parente altrimenti non si riesce a garantire un 'adeguata assistenza.… ...mentre il direttore sanitario e il responsabile del servizio infermieristico aziendale si preoccupano esclusivamente di salvare il proprio posto di lavoro e la faccia... " sul primo volantino e "... L'ordine di servizio avrebbe dato certezze sui salti riposo da pagare, invece saremo sottoposti alla "paturnie" del servizio infermieristico aziendale e al "debito orario mensile”… ciò che ci lascia perplessi non è l'amministrazione ma gli atteggiamenti tenuti dal direttore sanitario che ha acconsentito sia alla distribuzione a pioggia sia sul non concedere l'ordine di servizio scritto (con il solito silenzio della signora B.) per i salti riposo e la condivisione di questa posizione da parte di CGIL CISL e UIL... ". |