REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Milano

SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. D’Avossa Edoardo

Dott. Magi Oscar

Dott. La Rocca Gaetano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro

B.A., nato a M., il 1/1/1974, residente a M., via PB., n. xx, libero, con obblighi PRESENTE

IMPUTATO

in concorso con G.F.M.A. e D.D. (stralciati)

del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p., 73 commi quarto in relazione al primo e sesto comma d.P.R. 9.10.90 n. 309 perché in concorso tra loro e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 del predetto d.P.R. 309/90, detenevano ad evidente fine di spaccio e cedevano in vendita a più persone complessivi grammi 26,4 (lordi) di hashish, sostanza stupefacente di cui alla tabella 2^ prevista dall’art. 14 del d.P.R. 309/90
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone in concorso
Accertato a Milano Piazza Vetra il 31 agosto 1998

All’udienza del 13/1/99 il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dell’imputato e riconosciuto il V comma, concesse le attenuanti generiche, chiede la condanna a mesi 8 di reclusione e lire 1.500.000 di multa; il difensore dell’imputato chiede in principalità l’assoluzione ex art. 530, I comma, per non avere commesso il fatto, in subordine assoluzione ex art. 530, II comma c.p.p.

FATTO E DIRITTO

   Con decreto dei 28.9.1998, il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti di G.F.M., D.D. e B. Alessandro, in ordine al reato indicato in epigrafe. Separato il procedimento nei confronti dei primi due per avere gli stessi chiesto, con il consenso del P.M., l'applicazione della pena, a norma degli artt. 444 e ss. c.p.p., all'udienza del ]6.12.1998, dopo l'introduzione delle parti, ed acquisita la documentazione prodotta dalle stesse, venivano sentiti i testi S. Federico e F. Giannino (entrambi acquirenti della sostanza stupefacente) e l'imputato di reato connesso G..

   Alla successiva udienza del 13.1.1999, venivano sentiti i testi D.A.R., R.D.(operanti), A.P.S. e L.L.S. (altri acquirenti della sostanza stupefacente); veniva quindi esaminato l'imputato.

   Nelle more tra le due udienze, venivano acquisite informazioni presso il Centro Sociale P. Pini. All'esito dell'istruttoria, avendo le parti concluso come in atti, il Tribunale pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.

   Secondo quanto riferito dai due operanti, nel corso del servizio di osservazione conclusosi con l'arresto degli imputati, era stato individuato un gruppetto di tre persone, due italiani ed uno straniero, dediti allo spaccio di stupefacente. I due italiani avrebbero svolto il compito di contattare gli acquirenti, mentre lo straniero prelevava la sostanza dal luogo di imbosco (un cespuglio). Peraltro, mentre secondo il teste D.A., erano gli italiani a ricevere la sostanza dallo straniero, al quale consegnavano i soldi che avevano a loro volta ricevuto dagli acquirenti, viceversa secondo il R. era lo straniero, dopo l’attività di intermediazione svolta dai due italiani, a prelevare la sostanza stupefacente, a consegnarla agli acquirenti ed a ricevere da questi una somma di denaro (nel corso della deposizione il teste modificava parzialmente la sua deposizione, asserendo di non ricordare bene chi effettuasse la consegna agli acquirenti).

   Il teste S. (che nell'occasione si trovava in compagnia del F.) ha dichiarato di aver acquistato l’hashish da una persona di colore, probabilmente un marocchino. Questo individuo li aveva fermato, chiedendogli se volevano acquistare dell’hashish e quindi avevano proceduto immediatamente allo scambio. Il teste riconosceva nel B. una delle persone viste nella caserma dei Carabinieri, dove era stato portato dopo il fatto, ma escludeva categoricamente di averlo visto al momento dell'acquisto. Assolutamente analoghe erano le dichiarazioni del teste F.. il teste A. ha dichiarato di aver acquistato un pezzetto di hashish direttamente dalla persona, un italiano, che lo aveva contattato, precisando tuttavia di non essere in grado di riconoscerlo. Anche il teste L.L. ha dichiarato di aver acquistato direttamente dalla persona con cui aveva trattato (non gli sembrava un italiano, ma parlava perfettamente in italiano).

   Il G. ha dichiarato di aver visto per la prima volta il B. nell'occasione in cui erano stati arrestati. Il G. ha inoltre precisato che il B. si era avvicinato al gruppo dove lui si trovava per chiedere indicazioni su dove si trovava il Centro Sociale Paolo Pini, dove nella serata si sarebbe tenuto un concerto (da informazioni trasmesse dal centro e risultato che effettivamente in quella serata si era tenuto un concerto). Analoghe a quelle del G. sono state le dichiarazioni del B..

   Dal quadro probatorio descritto emerge la mancanza di una prova sufficiente a carico dell'imputato, atteso che, le deposizioni dei testi D.A. e R., i quali hanno dichiarato di averlo ben osservato mentre svolgeva il compito di intermediario, risultano decisamente smentite da tutti gli altri testi, i quali hanno categoricamente negato non solo di aver avuto contatti con il B., ma soprattutto di aver avuto un iniziale contatto con un intermediario ed un secondo contatto finalizzato allo scambio. Si deve aggiungere che gli stessi operanti riferiscono in senso parzialmente difforme sul modus operandi del terzetto, come pure che due degli acquirenti hanno dichiarato di aver visto il B. nella caserma dei Carabinieri, ma escludendo che fosse stato lui a consegnargli l’hashish.

   Va anche rilevato che, contrariamente a quanto solitamente accade, gli acquirenti, pur portati in caserma, non risulta che abbiano riconosciuto i venditori e comunque certamente non il B..

   In definitiva non sembra possibile escludere un errore degli operanti nella individuazione del B. come uno dei partecipi all’attività delittuosa.

   L'imputato deve quindi essere assolto per essere insufficiente la prova che abbia commesso il fatto.

P. Q. M.

Visto l'art. 530, 2 comma, c.p.p.;

ASSOLVE

B.A. dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Milano 13.1.1999

Il Presidente est.
Edoardo D'Avossa

Il Collaboratore di Cancelleria
Callea Paola