REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Milano SESTA SEZIONE PENALEComposta dai sigg. Magistrati: Dott. DAvossa Edoardo Dott. Magi Oscar Dott. La Rocca Gaetano Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa penale contro B.A., nato a M., il 1/1/1974, residente a M., via PB., n. xx, libero, con obblighi PRESENTE IMPUTATO in concorso con G.F.M.A. e D.D. (stralciati) del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p., 73
commi quarto in relazione al primo e sesto comma d.P.R. 9.10.90 n. 309 perché in concorso
tra loro e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, senza
lautorizzazione di cui allart. 17 e fuori dalle ipotesi previste
dallart. 75 del predetto d.P.R. 309/90, detenevano ad evidente fine di spaccio e
cedevano in vendita a più persone complessivi grammi 26,4 (lordi) di hashish, sostanza
stupefacente di cui alla tabella 2^ prevista dallart. 14 del d.P.R. 309/90 Alludienza del 13/1/99 il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dellimputato e riconosciuto il V comma, concesse le attenuanti generiche, chiede la condanna a mesi 8 di reclusione e lire 1.500.000 di multa; il difensore dellimputato chiede in principalità lassoluzione ex art. 530, I comma, per non avere commesso il fatto, in subordine assoluzione ex art. 530, II comma c.p.p. FATTO E DIRITTO Con decreto dei 28.9.1998, il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti di G.F.M., D.D. e B. Alessandro, in ordine al reato indicato in epigrafe. Separato il procedimento nei confronti dei primi due per avere gli stessi chiesto, con il consenso del P.M., l'applicazione della pena, a norma degli artt. 444 e ss. c.p.p., all'udienza del ]6.12.1998, dopo l'introduzione delle parti, ed acquisita la documentazione prodotta dalle stesse, venivano sentiti i testi S. Federico e F. Giannino (entrambi acquirenti della sostanza stupefacente) e l'imputato di reato connesso G.. Alla successiva udienza del 13.1.1999, venivano sentiti i testi D.A.R., R.D.(operanti), A.P.S. e L.L.S. (altri acquirenti della sostanza stupefacente); veniva quindi esaminato l'imputato. Nelle more tra le due udienze, venivano acquisite informazioni presso il Centro Sociale P. Pini. All'esito dell'istruttoria, avendo le parti concluso come in atti, il Tribunale pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo. Secondo quanto riferito dai due operanti, nel corso del servizio di osservazione conclusosi con l'arresto degli imputati, era stato individuato un gruppetto di tre persone, due italiani ed uno straniero, dediti allo spaccio di stupefacente. I due italiani avrebbero svolto il compito di contattare gli acquirenti, mentre lo straniero prelevava la sostanza dal luogo di imbosco (un cespuglio). Peraltro, mentre secondo il teste D.A., erano gli italiani a ricevere la sostanza dallo straniero, al quale consegnavano i soldi che avevano a loro volta ricevuto dagli acquirenti, viceversa secondo il R. era lo straniero, dopo lattività di intermediazione svolta dai due italiani, a prelevare la sostanza stupefacente, a consegnarla agli acquirenti ed a ricevere da questi una somma di denaro (nel corso della deposizione il teste modificava parzialmente la sua deposizione, asserendo di non ricordare bene chi effettuasse la consegna agli acquirenti). Il teste S. (che nell'occasione si trovava in compagnia del F.) ha dichiarato di aver acquistato lhashish da una persona di colore, probabilmente un marocchino. Questo individuo li aveva fermato, chiedendogli se volevano acquistare dellhashish e quindi avevano proceduto immediatamente allo scambio. Il teste riconosceva nel B. una delle persone viste nella caserma dei Carabinieri, dove era stato portato dopo il fatto, ma escludeva categoricamente di averlo visto al momento dell'acquisto. Assolutamente analoghe erano le dichiarazioni del teste F.. il teste A. ha dichiarato di aver acquistato un pezzetto di hashish direttamente dalla persona, un italiano, che lo aveva contattato, precisando tuttavia di non essere in grado di riconoscerlo. Anche il teste L.L. ha dichiarato di aver acquistato direttamente dalla persona con cui aveva trattato (non gli sembrava un italiano, ma parlava perfettamente in italiano). Il G. ha dichiarato di aver visto per la prima volta il B. nell'occasione in cui erano stati arrestati. Il G. ha inoltre precisato che il B. si era avvicinato al gruppo dove lui si trovava per chiedere indicazioni su dove si trovava il Centro Sociale Paolo Pini, dove nella serata si sarebbe tenuto un concerto (da informazioni trasmesse dal centro e risultato che effettivamente in quella serata si era tenuto un concerto). Analoghe a quelle del G. sono state le dichiarazioni del B.. Dal quadro probatorio descritto emerge la mancanza di una prova sufficiente a carico dell'imputato, atteso che, le deposizioni dei testi D.A. e R., i quali hanno dichiarato di averlo ben osservato mentre svolgeva il compito di intermediario, risultano decisamente smentite da tutti gli altri testi, i quali hanno categoricamente negato non solo di aver avuto contatti con il B., ma soprattutto di aver avuto un iniziale contatto con un intermediario ed un secondo contatto finalizzato allo scambio. Si deve aggiungere che gli stessi operanti riferiscono in senso parzialmente difforme sul modus operandi del terzetto, come pure che due degli acquirenti hanno dichiarato di aver visto il B. nella caserma dei Carabinieri, ma escludendo che fosse stato lui a consegnargli lhashish. Va anche rilevato che, contrariamente a quanto solitamente accade, gli acquirenti, pur portati in caserma, non risulta che abbiano riconosciuto i venditori e comunque certamente non il B.. In definitiva non sembra possibile escludere un errore degli operanti nella individuazione del B. come uno dei partecipi allattività delittuosa. L'imputato deve quindi essere assolto per essere insufficiente la prova che abbia commesso il fatto. P. Q. M. Visto l'art. 530, 2 comma, c.p.p.; ASSOLVE B.A. dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto. Milano 13.1.1999 Il Presidente est. Il Collaboratore di Cancelleria |