N. 9303/98 R.G. notizie di reato N. 4187/98 R.G. Ci.l.P.

Tribunale ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA ALL'ESITO DELLA UDIENZA EX ART. 391 c.p.p.

 

CONVALIDA DELL'ARRESTO DI PERSONA SOGGETTA

ALLE INDAGINI E RIGETTO DELLA RICHIESTA DI

APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

 

il Giudice per le indagini preliminari, dott. Guglielmo Leo

all'esito dell'udienza di convalida tenuta in data odierna con riguardo all'arresto di:

R.VA., nato a Lima l'8 luglio 1979, attualmente detenuto presso la Casa circondariale S. Vittore di Milano.

RILEVA

* che il Pubblico Ministero ha chiesto convalidarsi l'arresto, ed applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al seguente

REATO IN CONTESTAZIONE

A) Del delitto p e p dall'art. 337 c.p. perché, usava violenza nei confronti dell'Ass.te L.S. e dell'Ag. G.G., agenti che cercavano di impedirgli di continuare a picchiare una giovane donna, anch'essa di origine sudamericana; agenti che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali nell'atto del compimento del proprio ufficio.

Violenza consistita nello scagliarsi contro gli operanti, in particolare colpendo l'Ass. L.S. con un pugno al volto (precisamente al collo lato sinistro) e con un calcio alla pianta del piede, nonché l'Ag. G.G. con calci alle gambe.

B) Del delitto p e p dagli artt. 582 cpv., 585 in relaz. agli artt. 576 co. 1 n. 1 e 61 n. 10 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e con le modalità nello stesso indicate, volontariamente cagionava all'Ass.te della Polstato L.S., lesioni personali (contusione cervicale piede dx), dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 5 s.c. ed all'Ag. G.G., lesioni personali (contusione cervicale e gomito dx), dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 5 s.c.

Con l’aggravante di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali, nell'atto ed a causa dell'adempimento delle funzioni.

Reati commessi in Milano, il 6 settembre 1998.

OSSERVA

che nella specie le richieste del Pubblico Ministero devono essere solo parzialmente accolte.

Quanto alla gravita degli indizi di responsabilità si osserva che:

* Dal verbale di arresto in flagranza di reato risulta che in data 6 settembre 1996, in ora antelucana, alcuni agenti stavano transitando in Milano, via Padova, quando notavano che un uomo, poi identificato nella persona del R.V.A., stava malmenando una donna; che detto individuo, bloccato dagli operanti, Ass.te L.S. ed Ass.te G.G., si scagliava contro questi ultimi colpendoli, rispettivamente, al volto ed alle gambe; che dalle percosse per gli agenti erano derivate lievi lesioni, documentate dai certificati in atti.

* All'odierna udienza R. ha confermato di disporre di una stabile dimora, già segnalata dagli operanti, ed ha sostenuto che in quella dimora si trovano i suoi documenti, e cioè il passaporto peruviano ed un permesso di soggiorno scaduto. Egli ha raccontato, per quel che più conta, che le tre donne in compagnia delle quali e stato trovato erano sua madre e le sue due sorelle. Vero allora che egli ne stava malmenando una, ma ciò per una lite in famiglia (la donna lo rimproverava d'aver bevuto troppo), e non per le losche ragioni ipotizzabili nel leggere, in una zona notoriamente frequentata da prostitute, che in ora antelucana un uomo stava cercando di colpire una donna.

La circostanza non rileva direttamente quanto al fatto di resistenza e lesioni ai danni dei poliziotti, ma certo non e indifferente nella valutazione di pericolosità del prevenuto E va detto subito che questo Giudice deve fare affidamento sulle indicazioni difensive circa l'identità delle donne e le ragioni del contrasto. Ciò visto che la polizia giudiziaria non ha ritenuto di fornire la minima indicazione sulla identità delle interlocutrici di R., che certo saranno state identificate. Pur non pensando ad una scelta maliziosa, non vi sono certo ragioni per tacciare di inattendibilità le dichiarazioni sul punto.

Quanto al fatto di resistenza e lesioni, appare ragionevolmente documentato dalle indicazioni degli operanti, ed in fondo dalle stesse dichiarazioni difensive: R. non ha voluto ammettere una deliberata e prolungata azione offensiva contro gli agenti, ma non ha escluso di averli colpiti, anche con un calcio, ed alla fine si e sostanzialmente rifugiato in una amnesia da postumi di ubriachezza al momento del fatto.

Quanto ai presupposti che legittimano l’arresto in flagranza si osserva che:

  • nel caso in specie il provvedimento e intervenuto in una situazione di effettiva rispondenza alla nozione di flagranza delineata all'art. 382 del codice di rito.

  • non risultava al momento dell'arresto e non risulta oggi, da alcun elemento di prova, che sussistessero fattori di giustificazione o non punibilità della condotta, ne che nella specie possano operare cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere inflitta.

  • con riguardo al reato per il quale si procede l'arresto ad opera di Ufficiali ed Agenti di P.G., è consentito, essendo in particolare detto reato riconducibile alla previsione di cui all'art. 381 comma 1 del codice di rito.

  • nella specie legittimamente si e proceduto all'arresto in quanto la misura era giustificata, nel momento in cui e stata adottata e secondo le valutazioni tipiche di quella sede, dalla gravita del fatto e/o dalla pericolosità dell'arrestato, desunta dalla sua personalità e/o dalle circostanze del fatto.

Quanto alle circostanze che condizionano l'efficacia dell'arresto si osserva che:

  • la persona arrestata e stata posta a disposizione del Pubblico Ministero, mediante trasmissione del verbale del provvedimento restrittivo, entro il termine di 24 ore fissato al 3° comma dell'art. 386 c.p.p., e nello stesso termine la persona interessata e stata condotta nella Casa circondariale di Milano.

  • Il presente provvedimento di convalida e stato richiesto al Giudice indicato all'art. 390 entro il termine dalla stessa norma fissato.

Quanto alle esigenze cautelari poste da caso di specie si osserva che:

* Non si ritiene sussistano esigenze cautelari da assicurare mediante una restrizione di libertà. Vero che R. si trova in Italia illegalmente, ma nell'assenza di elementi contrari (anche e solo di natura logica) va considerato persona bene identificata ed anche munita di una dimora relativamente stabile. In ogni caso, e per quanto naturalmente illegale, il fatto non e certo sintomatico di grave pericolosità, tanto che, nell'assenza di elementi nuovi, appare largamente prevedibile un provvedimento di sospensione condizionale della pena anche per il caso di condanna (l'uomo risulta incensurato).

Tale valutazione condiziona anche l'apprezzamento del preteso rischio di fuga, che oltretutto risulterebbe pertinente a condotta per il cui sanzionamento una previsione superiore ai due anni sarebbe francamente eccessiva.

Poiché infine non v'è il minimo serio elemento al quale ancorare il rischio di attività di inquinamento della prova, specie dopo le odierne dichiarazioni, la richiesta cautelare del Pubblico Ministero deve essere completamente respinta.

P. Q. M.

– Visti gli artt. 272 ss e 379 ss c.p.p.

CONVALIDA

l'arresto in flagranza, intervenuto in data 6 settembre 1998 nei confronti di R.V.A. per il reato indicato in apertura del presente provvedimento

RIGETTA

la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, e conseguentemente

ORDINA

la immediata scarcerazione dello stesso R.V.A. se non detenuto per altra causa.

DISPONE

che esemplari del presente provvedimento, in originale o copia autentica, vengano rispettivamente: notificato alla persona sopra indicata; consegnato alla Direzione della Casa circondariale di Milano; depositato nella Cancelleria del proprio Ufficio con avviso al difensore dell'interessato.

ORDINA

la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Cosi deciso in Milano, il 8 settembre 1998 alle ore 20.30

 

L'AUSILIARIO IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Mariangela Rotolo (dott. Guglielmo LEO)

 

Depositata in Cancelleria oggi, 09/09/98 – h 09/08