Tribunale
di Monza Sezione
Distaccata di Desio N.2232/2002 REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio in persona della dott.ssa MARIA GABRIELLA MARI CON DA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di prima istanza promossa con atto di citazione notificato il 18 aprile 2002 iscritta al numero di Ruolo di cui sopra e vertente TRA M.L.S., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Picerno di Sesto San Giovanni presso il cui studio di Via Isonzo 8 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti ATTRICE CONTRO CONDOMINIO di … in …, rappresentato e difeso dall'avv. F.P. di xxx, presso il cui studio di … è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti C O N V E N U T O OGGETTO: esecuzione delibera assembleare. All'udienza dell'11 gennaio 2005, avanti al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni: TRIBUNALE
DI MONZA SEZIONE
DISTACCA T A DI DESIO R.G.
2232/O2. G.I. Dott.ssa Mariconda FOGLIO
DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
LA SIG.RA M.L.S. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1. Accertare e dichiarare che l'opera realizzata dal Condominio … mediante la Ditta B.S., risulta incompleta, poiché il manufatto ha solo parzialmente coperto i lucernari siti, nelle immediate vicinanze del box di proprietà S. e risolto solo parzialmente il problema lamentato dall’attrice 2. Condannare parte convenuta a porre lo scolmatore secondo le modalità tecniche descritte dal. Geom. C. nella propria relazione del 17.4.2001 per entrambi i lucernari collocati presso la serranda dell'attrice in quanto solo così definitivamente risolutivo del problema lamentato dalla signora S.; 3. IN SUBORDINE: condannare parte convenuta a porre lo scolmatore in rame delle dimensioni di cm 260 x 60 e ad un'altezza di 15/20 c,m in esecuzione del preventivo del 23.5.200l diretto a chiudere le aperture poste nella soffitta nei pressi dell'autorimessa attorea; 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e refusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi, occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in memoria ex art. 184 c.p.c. 30.10.2003 e memoria di replica ex art. 184 c.p.c. 20.11.2003, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalle locuzioni “vero che”, con testi ivi indicati, alle quali integralmente si riporta per le ulteriori istanze istruttorie formulate. CONCLUSIONI
PER IL CONDOMINIO CONVENUTO Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, con sentenza esecutiva e previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso così giudicare e provvedere: NEL MERITO dato atto preliminarmente che il Condominio convenuto ha dichiarato di non accettare il contraddittori sulle nuove domande irritualmente e tardivamente proposte dalla attrice con memoria ex art. 183 Vo comma c.p.c. depositata in data 10.06.03 respingere ogni domanda della stessa comunque proposta nei confronti del medesimo Condominio se del caso e salvo gravame anche in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Il tutto anche secondo miglior pronuncia di legge. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche quale rimborso delle spese di c.t.u. e di c.t.p., oltre al 12,5% ex art. 15 t.p. ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge selle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento IN VIA ISTRUTTORIA si ribadisce la opposizione alla ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice stante la loro irrilevanza con riferimento alla materia del contendere e comunque in ogni caso la loro inammissibilità. Si chiede, inoltre, , che venga, occorrendo, disposta la rinnovazione della CTU per le ragioni di cui al verbale di udienza del 04.11.04. Scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, dal G.I. in funzione di Giudice Unico. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 aprile 2002 la sig.ra M.L.S. ha convenuto in giudizio il Condominio … di … chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere dettagliatamente individuate al punto 11 del verbale dell'assemblea straordinaria del 2 luglio 2001 e consistenti, in particolare, nel posizionamento, sulle griglie di aerazione site in prossimità del box dell'attrice, di uno scolmatore che "copra l'intera apertura della serranda..." in modo da eliminare le infiltrazioni che si verificano nella proprietà dell'attrice in occasione di piogge. Nell'atto introduttivo, la sig.ra S. evidenziava che l'amministratore del condominio aveva fatto realizzare un manufatto avente dimensioni ridotte rispetto a quelle delle griglie di aerazione e che non era stato idoneo ad evitare i lamentati fenomeni. Costituendosi, il condominio ha chiesto il rigetto delle domande evidenziando che i lavori approvati con la delibera in data 2 luglio 2001 erano stati regolarmente eseguiti dalla ditta incaricata. E' stata, quindi, compiuta la necessaria istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di una CTU, all'esito della quale la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, e scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, è stata trattenuta in decisione dal G.I. in funzione di Giudice Unico. MOTIVI
DELLA DECISIONE Preliminarmente deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal condominio e relativa alla nullità della CTU per l'asserita violazione del contraddittorio in cui sarebbe incorso il consulente del Giudice: infatti, il perito durante un primo sopralluogo effettuato alla presenza di entrambi i consulenti di parte, e così come emerge dal relativo verbale, aveva avvisato gli stessi della necessità di effettuare un supplemento di indagini in occasione di fenomeni atmosferici di notevole intensità, e ciò perché solo un tale tipo di accesso avrebbe potuto permettere di verificare l'idoneità o meno del manufatto posizionato dal condominio a escludere il ripetersi delle infiltrazioni lamentate dalla sig.ra S.. Conseguentemente il tecnico ha. dovuto necessariamente effettuare il sopralluogo in un giorno di pioggia senza poter preavvisare le parti, non essendo assolutamente prevedibile. il momento in cui le precipitazioni atmosferiche si sarebbero presentate. Inoltre, entrambi i CTP non sono stati avvisati. del nuovo sopralluogo, tant'è che entrambi non erano presenti, per cui nel caso di specie non è stato violato alcun contraddittorio, avendo il tecnico effettuato l'accesso da solo. Passando all'esame del merito, deve evidenziarsi che l'assemblea condominiale in data 2 luglio 2001 aveva deliberato di porre un manufatto ed in particolare "uno scolmatore" avente dimensioni tali da coprire "l'intera apertura della serranda del box della sig.ra S." accettando il preventivo, del 23 maggio 2001 nel quale erano espressamente indicate le dimensioni che avrebbe dovuto avere la lastra di rame, dimensioni pari a cm 260 di larghezza per un altezza di cm 60 ed uno spessore compreso tra i 15 e i 20 cm. Viceversa, così come accertato dal CTU, lo scolmatore in concreto posizionato ha dimensioni molto più ridotte (e pari a cm 90 di larghezza per cm 58 di altezza e 8 di profondità) ed è tale da non chiudere, se non parzialmente, l'apertura grigliata a soffitto, tant'è che in occasione di piogge si verificano ugualmente “umidificazioni e bagnature” alle pareti presso la porta del box dell'attrice che determinano il ripresentarsi delle lamentate infiltrazioni, così come attestato dalle fotografie scattate dal CTU. Quest'ultimo, inoltre, ha altresì fugato ogni dubbio circa il rispetto della normativa sulla sicurezza laddove venga posizionato un manufatto con le dimensioni indicate nel preventivo approvato dall'assemblea: infatti, il CTU ha dichiarato che anche la chiusura integrale dell'apertura a soffitto nei pressi dell' autorimessa attorea "non inficia la normativa in tema di sicurezza" poiché le dimensioni delle residue aperture sono comunque sufficienti ad aerare una superficie di oltre 500 metri quadrati pari a poco meno del doppio dell'intera superficie del piano interrato del condominio convenuto. Conseguentemente, la domanda proposta dall'attrice in atto di citazione è meritevole di accoglimento avendo la stessa positivamente dimostrato che il condominio non ha. ottemperato all'obbligo assunto nel corso dell'assemblea del 2 luglio 2001, avendo posizionato uno scolmatore di dimensioni ridotte, che non copre sufficientemente le griglie di aerazione e che permette ancora oggi l'entrata di acqua in prossimità del box di proprietà della sig.ra S.. Non può, infatti, trovare accoglimento l'istanza proposta dall'attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni e volta ad ottenere la condanna del condominio alla chiusura integrale delle griglie di aerazione site in prossimità del suo box e ciò sia perché tale richiesta deve ritenersi nuova sia e soprattutto perché la delibera assembleare di cui è stata chiesta l'esecuzione non aveva autorizzato l'eliminazione dell'apertura a soffitto, ma solo il posizionamento di uno scolmatore idoneo a coprirle ed avente le dimensioni 260x60x15-20, dimensioni idonee ad eliminare, così come accertato dal CTU, le lamentate infiltrazioni. Il Tribunale, quindi, condanna il condominio … in … a posizionare al di sotto dei lucernari siti nelle vicinanze del box della sig.ra S. un manufatto in rame avente le dimensioni indicate nel preventivo 23 maggio 2001 (vale a dire una larghezza di cm 260, per un altezza di cm 60 e uno spessore di 15 cm). La sig.ra S. in sede di precisazione delle conclusioni non ha più proposto la domanda volta ad ottenere la condanna. del condominio al risarcimento dei danni subiti per cui la stessa deve ritenersi abbandonata; del resto, se pure l'avesse riproposta il Tribunale non potrebbe che rigettare l'indicata pretesa che è rimasta completamente sprovvista di prova (anche solo relativamente all'an) non avendo l'attrice neppure indicato quali pregiudizi abbia subito a causa delle infiltrazioni verificatesi nel proprio box, o meglio in prossimità dello stesso. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. il condominio convenuto, da considerarsi comunque totalmente soccombente avendo contestato in radice la pretesa azionata dalla sig.ra S. e volta ad ottenere l'esecuzione della delibera in data 2 luglio 2001, è condannato a rimborsare all'istante le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. Conformemente le spese di CTU si pongono, in via definitiva, a carico del condominio. La presente pronunzia è dichiarata provvisoriamente esecutiva art.,282 cod.proc.civ.. P. Q. M. Il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra M.L.S. con citazione notificata in data 18 aprile 2002 al Condominio … di …, così provvede: Condanna il condominio …, …, a dare esecuzione alla delibera in data 2 luglio 2001, posizionando al di sotto dei lucernari siti nelle vicinanze del box dell'attrice uno scolmatore avente le seguenti dimensioni: cm 260 di larghezza, cm 60 di altezza e cm 15 di spessore; Rigetta le ulteriori domande; Condanna il convenuto a rifondere all' attrice le spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.608,50, oltre accessori, di cui €1.039,28 per diritti e €1.200,00 per onorari, e a rimborsarle le somme in concreto corrisposte in favore del CTU; Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Desio, il 22 febbraio 2005. Il Giudice Unico |