SENTENZA N. 11793/04 N. 60251/202 R. G. N.
REG. DEP. 9749/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 8a CIVILE In persona di: Dott. Fernando Ciampi Giudice Unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, assunta in decisione all'udienza del 09/06/2004, promossa con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 05/01/2002 a ministero dell' aiutante ufficiale giudiziario addetto all' ufficio unico notifiche della Corte d' appello di Milano DA Condominio ... - ... PARTE ATTRICE elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. M. Picerno dal quale è rappresentata e difesa per delega CONTRO E.F. PARTE CONVENUTA elettivamente domiciliata in …. presso lo studio dell'Avv. P.M. dal quale è rappresentata e difesa per delega OGGETTO: condominio. All'udienza di precisazione delle conclusioni i Procuratori delle parti, come sopra costituite, così CONCLUDEVANO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTORE CONDOMINIO ... Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Concedere al Condominio attore ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento ex art. 186 bis o ter cpe e 63 disp. Att. c.c., nei confronti della Sig.ra E.F., di pagamento della complessiva somma di Euro 2.702,56, dovuti dalla stessa per mancato versamento dei contributi condominiali indicati in narrativa, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente risulterà provata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; NEL MERITO Confermare il provvedimento emesso in data 9/6/04 e, comunque Dichiarare tenuta e conseguentemente, condannare la Sig.ra E.F. al pagamento della somma di € 2.702,56 oltre interessi legali o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il mancato pagamento dei contributi condominiali indicati in narrativa Con vittoria di spese, competenze ed onorari. IN
VIA ISTRUTTORIA Ammettersi, occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla locuzione “vero che”. Ci si riporta integralmente al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ed alla memoria istruttoria depositata. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI F. Piaccia all’Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così GIUDICARE
In
via preliminare - Disporre la sospensione del presente giudizio fino all'emissione della decisione delle causa pendenti avanti il Tribunale di Milano (R.G. 1486102 e R.G. 28635/02) aventi ad oggetto le impugnazioni rispettivamente delle delibere condominiali del 23/1110 l e del 19/03/02, o quanto meno fino all'udienza di prima comparizione in cui il Tribunale assumerà provvedimenti in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia delle impugnate delibere. - Rigettare la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione ex adverso formulata, non sussistendo i presupposti di legge. Nel merito, in via principale - revocarsi il provvedimento ex art. 11 ter cpc emesso in data 09/06/04 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.702,56 a favore del condominio attore - rigettare, con ogni e più opportuna statuizione al riguardo, tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via riconvenzionale - Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Signora E.F. di un credito nei confronti del Condominio per un importo di € 2.573,00=, oltre interessi legali o la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e conseguentemente, condannare il Condominio di …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 2.573,00=, oltre interessi di legge, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e in subordine, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande ex adverso proposte, disporre la compensazione, totale o parziale, dei rispettivi crediti. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria Occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere della prova e con riserva di ulteriormente integrare le istanze istruttorie e la produzione di atti e documenti nei termini di cui all'art. 184 c.p.c., si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze in fatto di cui alla narrativa che. precede, da intendersi quivi ritrascritti e precedute dalla locuzione "vero che" Svolgimento del giudizio Con atto di citazione notificato in data 28.10.2002 il Condominio di … ha convocato in giudizio la Sig.ra E.F., assumendo nei suoi confronti le seguenti conc1usioni: - in via preliminare: concedere al Condominio attore ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento ex art. 186 bis o ter cpc e 63 disp. att. c.c. nei confronti della Sig.ra E.F. della somma complessiva di €. 2.702,56= per contributi condominiali; - nel merito: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Sig.ra F. al pagamento della somma di €. 2.702.56= oltre interessi legali o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dalla stessa dovuta per mancato versamento dei contributi condominiali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. La convenuta provvedeva a costituirsi regolarmente in cancelleria in data 23.12.2002 depositando comparsa di risposta (contenente domanda riconvcnzionale) nonché fascicolo con documenti. Alla prima udienza tenutasi in data 25.02.2003, il G.I. designato Dott. Ferrarsi rimetteva la causa al Presidente della Sezione, Dott. Ciampi, per la decisione sull'opportunità di riunire la presente causa alle altre già pendenti avanti la medesima sezione dello stesso Tribunale di Milano ed aventi ad oggetto le impugnazioni delle delibere assembleari in base alle quali il Condominio attore richiedeva il pagamento delle spese condominiali. Con comunicazione di cancel1eria del 28.03.2003, il Dott. Campi assegnava la causa a se stesso, fissando la nuova udienza per il giorno 16.04.2003, nel corso della quale il Giudice assegnava termine a parte attrice sino al 05.06.2003 e a parte convenuta sino al 10.07.2003 per il deposito di memorie autorizzate. Alla successiva udienza in data 02.12.2003 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione del1e conclusioni al giorno 09.06.2004. Nel corso di tale udienza, il G.I. emetteva ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. a favore del Condominio attore per €. 2.702,56= oltre interessi legali, trattenendo quindi la causa in decisione e concedendo alle parti i rituali termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta. Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello riguardante l'impugnativa della delibera assembleare relativa alle spese di cui trattasi: essendo pacifico che la delibera in questione sia stata seguita da altra, reiterativa, sulla medesima materia, appare chiaro che l'impugnativa proposta non possa, di per se sola ed in nessun caso, pervenire ad un annullamento dell'espressa volontà condominiale ed assumere, così, valenza pregiudiziale rispetto alla vertenza in esame. Nel merito ritiene questo Giudice che le eccezioni proposte da parte convenuta siano del tutto infondate: infondata, anzitutto, quella relativa all'esistenza di diversi preventivi di spesa e diverse delibere di approvazione per lo stesso periodo di gestione (che non tiene in considerazione la dirimente circostanza che trattasi, nella specie, di preventivi relativi a voci di spesa diverse - fondo cassa, gestione ordinaria, gestione ordinaria precedente e gestione straordinaria - e, quindi, di decisioni non contenenti alcuna duplicazione); infondata, inoltre, la doglianza relativa all'addebito di spese legali (che non tiene in considerazione il fatto che le spese in questione non riguardano minimamente i giudizi nei confronti della convenuta). Parte convenuta chiede, poi, la compensazione delle attoree pretese con un assunto credito per importi versati in ragione di spese straordinarie che, sostiene, non sarebbero state, in concreto, effettuate. L'eccezione ha, se possibile, pregio ancor minore rispetto alle precedenti: invero, a prescindere dal fatto che la convenuta non ha neppure provato l'avvenuto versamento degli importi in questione, né la mancata esecuzione delle opere straordinarie “de quo”, risolutiva risulta, in proposito, la considerazione che, avendo le delibere condominiali efficacia esecutiva sino a revoca o ad annullamento, il condomino non ha alcun diritto al rigurgito delle somme versate, sino a quando l'assemblea condominiale non revochi la decisione di effettuare le deliberate opere, autorizzando il rigurgito stesso, ovvero sino a quando la delibera non venga annullata. Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento, con conferma dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c. p.c. (per la quale, come sopra visto, esistevano tutti i presupposti di emanazione). La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in € 84,58 + 238,75 per esborsi ed € 855,00 per diritti ed € 1.055,00 per onorari. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande, respinta ogni altra richiesta ed eccezione; accoglie tutte le domande della parte attrice, confermando l'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € 2.714,65 compresi ICA e CPA. Sentenza esecutiva. Così deciso in Milano il 3 OTT. 2004 IL
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