TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI
LEGNANO tel.
O331/573111 – fax O331/573321 COMUNICAZIONE
DI NUOVA ORDINANZA BIGLIETTO
DI CANCELLERIA R.G. 170076/03 Il Funzionario del
suddetto ufficio, COMUNICA I Sigg.ri: AVV. PICERNO- VIA DE AMICIS 61 - MILANO PARTI:
Che
il Giudice Dott. VARANELLI nella causa civile fra le parti sopra indicate, in
data 15/2/03 ha emesso l'ordinanza allegata. Legnano,
17 Febbraio 03 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIATRIBUNALE
DI MILANO SEZ. DIST. DI LEGNANOIl Giudice Designato Dr. Luigi Varanelli disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 12.2.03; a scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza; ha emesso la seguente: ORDINANZA Letto il ricorso depositato in data 23.1.03, RG. n. 170076/2003, da A. P. e G.P., residenti in ..., via ..., elettivamente domiciliati, in ..., in via ... presso lo studio dell'avv. F.B. che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTI CONTRO, Condominio "F..." di via ... in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano via De Amicis n. 61, presso lo studio dell'avv. Michele Picerno che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta, RESISTENTE OSSERVA I) I ricorrenti hanno dedotto: - che abitano nel condominio resistente, in un appartamento situato al quinto piano della scala D; - che dal 15 ottobre 2002, a seguito del cambio della caldaia, nel loro appartamento si avvertono emissioni sonore intollerabili e vibrazioni in coincidenza con l'orario di funzionamento della caldaia (quasi ininterrottamente dalle 6.00 alle 21.30); - che in effetti l'amministratore del condominio con lettera del 12.l2.02 contestò alla impresa installatrice della caldaia la rumorosità chiedendo l'esecuzione di interventi volti ad eliminare il vizio; - che, per il fatto de quo, in data 6.12.02, proposero querela contro il condominio e la impresa installatrice e presentarono un esposto all' ASL; - che nell'assemblea condominiale del 9 dicembre 02 l'installatore C. dichiarò che il rumore era imprevedibile e che nonostante alcuni accorgimenti non era riuscito ad eliminarlo; - che la medesima assemblea conferì incarico alla impresa Z. di ... per effettuare uno studio per eliminare il problema e propose alla ricorrente P. di trasferirsi momentaneamente in un appartamento condominiale situato nel solaio che tuttavia risultò consistere in un vano di soli 30 mq senza acqua calda e, quindi, inabitabile; -
che con lettera del 20.12.02 integrarono l'esposto all' ASL
evidenziando anche la presenza di vibrazioni pericolose; - che secondo la consulenza redatta da B.G., a seguito di rilievi effettuati, le vibrazioni riscontrate sarebbero pregiudizievoli per la statica e il valore massimo oscilla tra i 51,4 db e i 49,5 db ben superiore al valore di 25 db fissato dal decreto 5.12.97 per gli impianti di riscaldamento; - che, in conseguenza dell'accertata eccessiva rumorosità dell'impianto, stanno subendo gravi danni alla salute oltre ad essere esposti al pericolo derivante dalle vibrazioni; - che, nonostante la formale richiesta di intervento per far cessare l'immissioni acustiche superiori alla soglia consentita, il condominio replicò affermandone la tollerabilità e deducendo la avvenuta composizione della lite attraverso l'accettazione della proposta di momentaneo trasferimento nel locale ubicato nel solaio; - che, in realtà il locale risultò inabitabile tanto che i ricorrenti dovettero continuare ad abitare nel loro appartamento; - che il servizio di igiene dell'ASL, in data 13.1.03, chiese al Sindaco di prescrivere all'amministratore del condominio di documentare il rispetto della soglia di tollerabilità dell'emissioni rumorose entro 30 gg.; - che nelle more perdura il danno patito dai ricorrenti che intendono promuovere una causa di merito nei confronti del condominio per la cessazione dell'immissioni intollerabili e per il risarcimento del danno morale, biologico, esistenziale e alla vita di relazione; - che nel tempo occorrente per definire il giudizio di merito sussiste, per la salute dei ricorrenti, il concreto pericolo di grave ed irreparabile danno peraltro non integralmente risarcibile per equivalente; - che, pertanto, sussistono i requisiti per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale il Giudice adito ordini al condominio resistente, in persona dell'amministratore, di far cessare immediatamente il funzionamento dell'impianto fino all'accertamento che lo stesso non superi la soglia della tollerabilità quanto alle emissioni acustiche e, in subordine, disponga i provvedimenti opportuni per la cessazione immediata delle immissioni intollerabili determinando ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell'ordinanza e fissi il termine per l'inizio del giudizio di merito. II) All'udienza del 12.2.03, si è costituito il resistente che ha dedotto l'infondatezza del ricorso affermando: -
che,
in realtà, il Condominio, a seguito delle lamentele dei condomini, si sarebbe
prontamente attivato sollecitando l'impresa installatrice ad intervenire; - che, in data 6.12.02, la suddetta impresa consegnò la relazione finale a seguito dei necessari studi e rilievi; - che da tale relazione si evidenziarono la presenza della rumorosità, le cause peraltro imprevedibili al momento della progettazione e l'inutilità dei tentativi esperiti per ovviare al problema; - che nell'assemblea straordinaria del 9.12.02 furono discussi i risultati della relazione e la soluzione proposta di dotare la caldaia e il bruciatore di un silenziatore; - che nella medesima assemblea venne proposta e accettato il temporaneo trasferimento della P. in un locale sito nel solaio previa pulizia e imbiancatura dello stesso; - che, tuttavia, il giorno della consegna, 18.12.02, la P. rifiutò il trasferimento; - che, intanto, in data 5.2.03, l'ing. B., incaricato dal condominio, depositò la perizia sulla caldaia; - che nella assemblea del 7.2.03, dimessosi il precedente amministratore, venne nominato il nuovo G.R.; - che, pertanto, sarebbero insussistenti i requisiti previsti dall'art. 700 c.p.c. in considerazione della documentata e solerte attività dispiegata dal condominio per risolvere il problema anche offrendo una abitazione sostitutiva alla ricorrente nelle more degli accertamenti e dei futuri lavori con conseguente rigetto del ricorso e vittoria di spese. III) Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Innanzitutto, risulta sussistente il requisito del fumus boni iuris atteso che i ricorrenti hanno dedotto la lesione del diritto alla salute ex art. 32 Costit. Tale norma deve considerarsi immediatamente precettiva integrando il precetto dell'art. 2043 c.c. che fonda il diritto al risarcimento dei danni conseguente alla realizzazione di un fatto illecito. Precisamente, l'azione a tutela del diritto alla salute ha natura personale e trova fondamento proprio nella perpetrazione di un illecito anche laddove esso consiste in immissioni provenienti dal fondo del vicino. Al contrario, l'azione fondata sull'art. 844 c.c. ha natura reale nel senso che è volta a regolare i limiti alla proprietà. Ne consegue che l'inibitoria ex art. 844 c.c. e l'azione di responsabilità aquiliana conservano reciproca autonomia. Nel caso di specie è stata dedotta la lesione del diritto alla salute prodotta dalle immissioni di valore superiore rispetto ai limiti normativi. Pur nei limiti conseguenti al tipo di cognizione sommaria propria del presente procedimento, è risultata sufficientemente provata l'illiceità del fatto generatore del danno lamentato. Infatti, sia secondo la perizia di parte ricorrente (doc. 7), sia secondo quella di parte resistente (doc. 13), è dato constatare il notevole superamento dei limiti di rumorosità consentiti per il tipo di fonte di emissione sonora de qua dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.1997 e dal regolamento locale d'igiene. In
particolare, la perizia di parte resistente, nell'accertare il notevole
superamento dei limiti di rumorosità normativamente consentiti, ne ha
individuato con precisione le cause nella caldaia, nel bruciatore e nella
particolarità strutturale dell'edificio e, segnatamente, della canna fumaria
e ha proposto le soluzioni tecniche
necessarie per eliminare le immissioni eccedenti la soglia ammessa. I risultati della perizia di parte resistente non sono stati contestati da parte ricorrente. Accertate la presenza di immissioni acustiche e la illiceità delle stesse per il notevole superamento dei limiti normativi, va ritenuto sussistente, quale conseguenza normale e diretta, anche il lamentato danno alla salute. Ed invero, è risultata pacificamente provata la vicinitas dei ricorrenti rispetto alla fonte del danno. Inoltre, è stata documentalmente dedotta l'insorgenza di patologie conseguenti proprio alle immissioni acustiche (doc. 9 e 10 del ricorrente). Infine, va osservato che la ratio dei limiti normativamente previsti per le emissioni rumorose è costituita proprio dalla tutela della salute. Pertanto,
una volta provato il superamento di quei limiti riscontrato peraltro anche
nell' appartamento nel quale vivono i ricorrenti, il danno alla salute è da
reputarsi in re ipsa. Anche il requisito del periculum in mora, ad avviso del giudicante, è da ritenersi integrato. Infatti, l'irreparabilità del danno discende proprio dal fatto che la violazione lamentata del diritto non è suscettibile di tutela adeguata nelle forme dell'equivalente monetario. Inoltre, il pregiudizio si appalesa imminente. L'evento dannoso paventato, ossia la lesione alla salute ma, nel caso di specie, soprattutto gli ulteriori effetti pregiudizievoli, incombono con vicina probabilità. E' evidente, infatti, che la protrazione delle immissioni illecite con notevole probabilità, secondo l'id quod plerumque accidit, non potrà che aggravare il danno alla salute. A tal riguardo, non si è dimostrato sufficiente il dedotto attivarsi del condominio per l'eliminazione della fonte di danno considerato che, comunque, nelle more, il pregiudizio alla salute risulta essersi prodotto e rischia di ulteriormente aggravarsi in attesa dei processi decisionali dell' assemblea peraltro non ancora tradottisi in concreto inizio di interventi risolutivi. Infine, la irreparabilità del danno alla salute non è stata scongiurata dalla proposta di trasferimento momentaneo della ricorrente. Ed invero, tale soluzione provvisoria non risulta riguardare anche l'altro ricorrente P. peraltro reduce da una degenza ospedaliera. Inoltre, il trasferimento momentaneo nel locale posto nel solaio, di soli 30 mq e, soprattutto, privo di acqua calda si è rivelato in concreto irrealizzabile per l'inabitabilità dello stesso in considerazione delle condizioni personali dei ricorrenti anche in relazione alla stagione invernale in atto. In conclusione, anche se è dato riscontrare l'assenza di inerzia del condominio, tuttavia, appaiono comunque sussistenti, per le ragioni suesposte, i requisiti per l'emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. Tanto premesso, visti gli artt. 669 octies 669 duodecies e 700 c.p.c., va accolto il ricorso e, conseguentemente, va ordinato al resistente di provvedere, entro 40 gg dalla comunicazione della presente ordinanza, all'adozione degli interventi necessari per la riduzione delle immissioni acustiche entro i limiti normativi vigenti secondo quanto previsto dalle conclusioni contenute nella perizia di parte resistente (doc. 13); in caso di inottemperanza nel termine suddetto, va ordinato lo spegnimento della caldaia e connesso bruciatore per i quali è causa. P.
Q. M. ACCOGLIE il ricorso; ORDINA al resistente di provvedere, nel termine di 40 gg dalla comunicazione della presente ordinanza, all'adozione degli interventi necessari per la riduzione delle emissioni acustiche entro i limiti previsti dalla normativa vigente (regolamento locale di igiene e DPCM del 5.12.1997) secondo quanto previsto dalle conclusioni contenute nella perizia di parte resistente (doc. 13); ORDINA al resistente, in caso di inottemperanza nel termine perentorio suddetto, lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento condominiale; FISSA il termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito; MANDA alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti. Così deciso, in Legnano 15.2.2003-03-23 Il Giudice Dott. Luigi Varanelli |