REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
DI VENEZIA Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Anna Maria MARRA, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 688/99 RG. in data 16.4.1999 avente per oggetto: "differenze retributive" TRA A.L. - assistito dal procuratore Avv. Francesco Paladin, con domicilio eletto presso la sede CISL, Ufficio Vertenze, via Ca' Marcello 10, Mestre RICORRENTE E C.N. in persona del legale rappresentante pro tempore - assistito dagli Avv.ti Michele Picemo del Foro di Monza, G.G. e M.G., domiciliatari CONVENUTA Conclusioni del ricorrente: Condannarsi la convenuta C.N. con sede in ..., ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cu in premessa, la somma di L. 23.896.469, oltre a interessi e rivalutazione. Spese, diritti e onorari rifusi. Conclusioni della convenuta: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 414 cpc 3 e 4 p.to 1 per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo; In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale rinviando alla competenza della distaccata sezione di Mestre; 2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 410 c.p.c. e segg.; 3) accertare e dichiarare l'improponibilità delle domande ex adverso proposte stante la sussistenza di clausola compromissoria; 4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della C.N. poiché il parcheggio di F.A. è gestito dalla C.. Nel merito: respingere le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese diritti e onorari. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.4.1999 L.A. conveniva in giudizio la C.N. e ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore di £ 23.896.469, oltre accessori, a titolo di festività, maggiorazione per lavoro notturno, mensilità aggiuntive e TFR secondo il CCNL delle aziende esercenti attività di autonoleggio, autorimessa e posteggio. A fondamento del ricorso assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 22.10.1994 al 6.6.1997 come posteggiatore presso il parcheggio F.A. in ... dopo aver risposto ad un annunzio sul quotidiano Aladino in turni di otto ore giornaliere (o dalle 7.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 23.00 o dalle 23.00 alle 7.00) per tre giorni a cui faceva seguito un giorno di riposo percependo la somma di £ 1.200.000; segnalava che il rapporto era stato regolarizzato solo qualche mese dopo l'inizio, che gli era stata richiesta la sottoscrizione di due moduli, pena l'allontanamento immediato, l'uno attestante l'adesione come socio alla C. di ..., l'altro contenente le dimissioni da tale ruolo; assumeva inoltre che il rapporto societario era solo simulato non avendo mai esso deducente partecipato alla vita sociale. La cooperativa convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità del ricorso per difetto di indicazione degli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa attorea nonché la sua improcedibilità perché contenente la richiesta di somme diverse da quelle formulate in sede stragiudiziale; eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente la sezione distaccata di Mestre ove il rapporto si era svolto; eccepiva ulteriormente l'improponibilità della domanda attesa la clausola compromissoria contenuta nello Statuto; eccepiva la decadenza ex art. 2113 c.c. in presenza della rinunzia contenuta nel doc. sub 3 allegato alla memoria; infine segnalava che non era stata convocata in giudizio C. nonostante il ricorrente avesse fatto riferimento anche a tale soggetto; in fatto rappresentava che il ricorrente era stato ammesso come socio su sua domanda e versamento di £ 20.000 quale quota sociale e che, a seguito di dimissioni, aveva ricevuto in restituzione la detta somma previo rilascio di quietanza liberatoria di ogni spettanza connessa al rapporto sociale e di lavoro; che egli era stato invitato verbalmente a partecipare ad ogni assemblea di approvazione del bilancio presso la sede di .... Tentata la conciliazione della lite, espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto. MOTIVI
DELLA DECISIONE L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Il ricorso contiene l'indicazione degli elementi in fatto e in diritto idonei a consentire l'individuazione della pretesa attorea. li ricorrente, deducendo il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la convenuta, agisce invero al fine di ottenere il pagamento di competenze maturate nel corso del detto rapporto. E' infondata anche la eccezione di improcedibilità: il tentativo di conciliazione stragiudiziale si è svolto sugli stessi titoli azionati nel presente giudizio a prescindere dall'entità del quantum. Il ricorso è stato correttamente proposto davanti al Tribunale di Venezia atteso l'accentramento in sede centrale della materia del lavoro a seguito della istituzione fdel giudice unico di primo grado. La eccezione di improponibilità in presenza della clausola compromissoria quanto alle controversie relative al rapporto societario è altrettanto infondata a fronte della (prospettazione della domanda in termini di domanda fondata sulla prestazione di lavoro subordinato. Non è ravvisabile neppure la decadenza ex art. 2113 c.c. poiché la rinunzia a cui la convenuta si riferisce è del tutto generica. Quanto al merito si premette che il ricorrente ha asserito di aver prestato del lavoro subordinato per la C.N. nonostante la adesione alla medesima in veste di socio, scelta peraltro, a suo dire, necessitata. Ebbene, la prova testimoniale consente di ritenere provate le circostanze in fatto esposte in ricorso. Il ricorrente risulta aver svolto attività di posteggiatore presso il F.A. in ... inserito in turni predisposti ed alternandosi con altri colleghi, riscuoteva il corrispettivo del servizio, consegnava l'incasso a S.M. che passava a prenderlo. Il compenso era fisso ed erogato mensilmente. Le modalità di prestazione dell'attività sono compatibili con la subordinazione. Indubbiamente, a fronte delle dette modalità, l'A. ha messo a disposizione della convenuta le sue energie lavorative secondo modalità dalla stessa stabilite. Per converso non vi è alcuna prova della partecipazione del ricorrente alla vita sociale, non vi è prova della sua convocazione ad assemblee né del fatto che vi abbia presenziato. Sulla base delle considerazioni che precedono è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso. Tanto accertato vanno esaminate le pretese economiche. Sono fondate le pretese costituite dalla richièsta di differenze paga, mensilità aggiuntive e TFR. Per il resto manca la prova dei relativi titoli. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 5.885,54, oltre riva1utazione ed interessi legali; condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 di cui € 1.100,00 per onorari difensivi oltre IVA e CPA. Venezia 27.4.2004 Il
Giudice del Lavoro (Dott.ssa Anna Maria MARRA) Depositata minuta in Cancelleria il 22.6.2004 Depositato originale in Cancelleria il 20 NOV 2004
Il Cancelliere Mauro Lugato |