TRIBUNALE DI VARESE

REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Tribunale di Varese in composizione monocratica nella persona del magistrato dr. Luca Petrucci ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 341/1999 promossa

da

S.F., con l'avv. M. Picerno, presso il quale e elett.te dom.to in Milano, Via De Amicis 61;

RICORRENTE

contro

F.lli L. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Castiglione Olona;

RESISTENTE CONTUMACE

Data della discussione: 1 giugno 2000

OGGETTO : RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

All'udienza di discussione il solo procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato S.F., residente in ..., conveniva in giudizio la F.lli L. Sas., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in ..., esponendo: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di questa dal 22 febbraio 1992 al 25 gennaio 1998 con mansioni di conducente di autotrasporti; di avere prestato servizio dal lunedì al venerdì dalle 3 alle 1730 e dalle 7 alle 1730; di essersi dimesso a causa del ritardo nel pagamento delle retribuzioni; d'essere creditore, per le voci retributive dettagliatamente elencate nell'allegato prospetto, del complessivo importo di £ 65.989.445.

Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma sopra specificata.

Dichiarata la contumacia della società, la causa, di natura documentale, era decisa come da sentenza conforme al dispositivo trascritto in calce al presente atto.

 

DIRITTO

La domanda e fondata, avendo il ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.

L’esistenza del rapporto, anzitutto, è pacifica e, in ogni caso, è dimostrata dalla documentazione prodotta dall’istante (buste paga e libretto di lavoro).

Le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo sono poi state confermate, in modo attendibile e preciso, dallo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero.

La parte ha prodotto anche i fogli di registrazione del cronotachigrafo comprovanti le prestazioni rese alla guida dei mezzi aziendali (le risultanze dei quali non sono oggetto della benché minima contestazione).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c., deve darsi atto della mancata comparizione personale del rappresentante della convenuta all'udienza di discussione.

La resistente, poi, non ha fornito prova alcuna di fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, né ha contestato l'ammontare del relativo importo.

Sotto tale ultimo profilo, va pure rilevato che i conteggi prodotti dal ricorrente (e puntualmente allegati al ricorso) sono fondati su criteri pienamente condivisibili e congruamente motivati.

La F.lli L. S.a.s. va, dunque, condannata al pagamento della somma complessiva di £ 65.989.445 - per differenze retributive e lavoro straordinario - di cui £ 19.939.642 per la maggiore incidenza sul TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in £ 4.000.000, di cui £ 150.000 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.

 

Sentenza esecutiva.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro - definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta - condanna la F.lli L. S.a.s. al pagamento: a) £ 65.989.445 per differenze retributive, di cui £ 19.939.642 per TFR, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; b) delle spese di lite liquidate in complessive £ 4.000.000, di cui X 150.000 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.

 

Sentenza esecutiva.

 

Varese, li 1 giugno 2000

Il Giudice
Dr. Luca Petrucci