REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 9 CIVILE

Composto dai signori Magistrati:

Dott. Patrizia Lo Cascio           Presidente rel

Dott. Ines Marini                     Giudice

Dott. Laura Casentini               Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a Ruolo Generale n.53834/03 discussa all'udienza collegiale del 6.6.05

promossa con ricorso depositato il 16.9.03

DA

F.J. rappresentata e difesa dall'avv. Michele Picerno, domiciliatario con studio in Milano, Via De Amicis 61

ATTRICE

CONTRO

F.G.M., nata a … il …, res. a ….

CONVENUTA

E con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: interdizione

All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice formulava le seguenti CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale dichiarare l'interdizione della signora F.G. con vittoria di spese

IL PM formulava le seguenti CONCLUSIONI: Dichiarsi l'interdizione di F.G.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente notificato, F.J., curatrice della sorella inabilitata F.G. chiedeva a questo Tribunale di dichiarare l'interdizione della predetta inabilitata .Riferiva che la stessa, affetta da schizofrenia paranoidea, manifestava crescente astiosità verso essa curatrice e crescente incapacità gestionale rispetto ai propri interessi patrimoniali,rifiutando, in particolare, di pagare le spese condominiali del proprio appartamento nonostante l'esistenza a suo carico di provvedimento monitorio. Il Giudice procedeva, alla presenza del PM, all'esame dell'interdicenda che non si costituiva a mezzo di difensore, esame che veniva effettuato al domicilio della F. stante il rifiuto della stessa di presentarsi in Tribunale e, successivamente, nominava alla F. tutore provvisorio nella persona di funzionario della Asl Città di …, Ufficio Tutele. Nel prosieguo, il giudice acquisita ulteriore relazione medica e fascicolo di trattamento sanitario obbligatorio a carico della interdicenda, sentito il figlio della convenuta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di interdizione di F.G. è fondata e va accolta. Invero dalla documentazione medica in atti emerge che la F. è affetta da schizofrenia paranoidea cronica la stessa, già dichiarata inabilitata, ha, nel tempo, avuto un peggioramento evidente della propria situazione clinica e comportamentale come emerge dalla relazione 22.12.04 del CPS che attesta il rifiuto della F. di frequentare il CPS per l'assunzione delle cure farmacologiche, la necessità di un TSO, la persistenza di deliri persecutori cronici verso familiari e vicini di casa. E' stato documentato che, a causa dei mancati pagamenti di spese condominiali, nei confronti di F.G. è in corso procedura esecutiva a seguito di procedimento monitorio intentato dal Condominio. L'esame della interdicenda ha d'altronde pienamente confermato le difficoltà della F., la quale ha mantenuto, durante l'esame, un atteggiamento persecutorio, inadeguato, mostrandosi agitata e farneticante, con un flusso pressoché ininterrotto e inarrestabile di parole, prive, nel loro complesso, di senso logico. Alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti ed evidenziati si ritiene che sussista la piena e irreversibile incapacità di intendere e volere della convenuta, con la conseguenza che si rende necessaria alla tutela degli interessi personali e patrimoniali della stessa una pronuncia di interdizione, non essendo in alcun modo sufficiente il provvedimento di inabilitazione inizialmente emesso per la F., la quale ha dimostrato a causa della sua patologia di non voler collaborare con la sorella curatrice e di non voler provvedere al compimento di atti di ordinaria amministrazione, quali il pagamento delle spese condominali, che la stanno portando verso gravissime conseguenze patrimoniali. Alla tutela della F. provvederà il tutore provvisorio in attesa della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge.

Le spese processuali sostenute da parte attrice, che si liquidano in assenza di nota spese in Euro 2650,00 di cui Euro 150,00 per spese, Euro 500,00 per diritti, Euro 2000,00 per onorari oltre spese generali, Iva e Cpa vanno poste a carico della convenuta nel cui interesse e a tutela della quale tende e si risolve il presente procedimento.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

1)      Dichiara l'interdizione di F.G.M. nata a … il …, res. a …;

2)      Manda al Cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 423 cc e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile di …;

3)      Condanna F.G.M. a rifondere alla attrice F.J. le spese processuali liquidate in complessive Euro 2650,00 di cui Euro 150,00 per spese, Euro 500,00 per diritti, Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali Iva e Cpa. .

Milano 6.6.05