SENTENZA N. N. 10889/99 R.G. REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE _a CIVILE Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico Dott. Giuseppe VALENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato; promossa con atto di citazione notificato in data 20/07/1999, a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'appello di Milano DA S. S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. C.M., giusta delega a margine dell'atto di citazione - ATTRICE E DA G.M., rappresentato e difeso dall'Avv. F.L. e dall'Avv. A.S., per delega in calce all'atto di citazione del 17.01.2000 notificato in data 04.02.2000 - ATTORE CONTRO C. a r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Picerno per delega a margine della comparsa di risposta - CONVENUTA U. S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.V. e T.V. che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo - TERZA CHIAMATA OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito - azione di rivalsa. All'udienza di precisazione delle conclusioni i Procuratori delle partì, come sopra costituiti, concludevano come da fogli separati. Tribunale
di Milano - Sez. V Dr.
Valenti - R.g. 10889/99 Foglio di precisazione delle conclusioniPer
la F. s.p.a. già denominata S. - S. S.p.a. attrice Nella causa promossa contro C.convenuta Voglia il Tribunale di Milano: dichiarare tenuta per la causale di cui all'atto di citazione e condannare la C. Compagnia Italiana Promozione e Servizi in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare all'attrice la somma di € 96.324,38 (già £ 186.510.000) o altra somma che è risultata in corso di causa, con gli interessi legali. Con il favore delle spese e degli onorari di causa. *** *** *** TRIBUNALE DI MILANO Sezione V civile - dott. Valenti Nella causa promossa da G.M.con gli avv.ti F.L. e A.S. - attore contro C.con l'avv. Michele Picerno - convenuta *** *** *** Conclusioni a favore di G.M. Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione nel merito, dichiarare tenuta e condannare C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a risarcire al signor M.G. la somma di Euro 14.083.44 (Lire 27.269.333) o altra somma superiore, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese.
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TRIBUNALE
DI MILANO SEZIONE
V - DOTT. VALENTI Udienza del
10/12/2004 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Nelle cause riunite n. 10889/99 RG e n. 8532/00 RG promosse da: M.G., con gli avv.ti F.L. e A.S. e S. SPA, con l'avv. M.C. - attori CONTRO C., con l'avv. Michele Picemo - convenuta CONTRO U. SPA, con gli Avv.ti G. e T.V. - terza chiamata Voglia l'autorità adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza del sig. M.alla C. ARL perché carente della pag. n. 2. IN VIA PRINCIPALE: 1) Nell'ipotesi accoglimento delle domande attoree della S. SPA si chiede di dichiarare la U. SPA tenuta a manlevare la C. ARL da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'attore; 2) Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree del sig. M., si chiede di dichiarare la U. SPA tenuta a manlevare la C. ARL da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'attore; IN VIA SUBORDINATA: 1) Rigettare tutte le domande attoree del sig. M.perché infondate in fatto e diritto; 2) Rigettare tutte le domande attoree della S. SPA perché infondate in fatto e diritto. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) nominarsi CTU che accerti e dichiari il valore del veicolo al momento del furto; 2) ammettersi, occorrendo, prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa in fatto dai punti 1) a 3) da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da "Vero che...". Con riserva di indicare i testi e articolare capitoli di prova.. CONCLUSIONI
PER LA COMPAGNIA ASS.CE U. S.P.A. Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così GIUDICARE In via pregiudiziale: rigettare, in quanto improponibile, ogni domanda formulata e formulanda da C. nei confronti della U.. Ancora in via pregiudiziale: dato atto che il diritto azionato da C. è prescritto ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, c.c. rigettare ogni domanda formulata e formulanda dalla detta società nei confronti della U.. Nel merito: rigettare, perché infondata, ogni domanda formulata e formulanda nei confronti della U., In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. Milano, li 12 novembre 2004 *** *** *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 1999, la S. S.p.a., agendo in surroga di un proprio assicurato risarcito in forza di polizza furto, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la C. a r.l, società di gestione del parcheggio all'interno del quale l'autovettura di proprietà del medesimo assicurato era stata rubata, per sentirla condannare al pagamento della somma corrisposta a quest'ultimo, oltre interessi legali e spese giudiziali. Esponeva la difesa attore a che in data 14.091996, verso le ore 10.30 il Sig. G.M. aveva posteggiato la propria autovettura ... all'interno del parcheggio custodito a pagamento ... di ..., gestito dalla C., corrispondendo anticipatamente l'importo per l'intera giornata; che allo stesso era stata conseguentemente rilasciata la ricevuta fiscale di cui è copia in atti; che, tornato al parcheggio alle ore 18 circa dello stesso giorno, il Sig. M.non vi aveva più trovato la propria autovettura; che tale fatto era stato immediatamente segnalato all'incaricato della società presente nel parcheggio; che subito dopo il Sig. M.aveva sporto denuncia di furto contro ignoti alla Questura di Vicenza; che, in conseguenza di tali fatti ed in virtù della polizza di cui era titolare al momento del sinistro, la S. aveva corrisposto al Sig. M. la somma di £ 186.510.000 a titolo di risarcimento per il danno subito e lo stesso aveva rilasciato alla compagnia assicuratrice quietanza liberatoria. Assumeva, altresì, l'attrice, che la C., in quanto società che gestiva il parcheggio, dovendosi qualificare come depositaria, era obbligata a custodire l'autovettura ed a restituirla al proprietario, e pertanto doveva considerarsi responsabile del furto perpetrato ai danni di quest'ultimo. La S., esercitando l'azione di rivalsa ex art.1916 c.c., si rivolgeva, dunque, alla convenuta per ottenere il rimborso della somma corrisposta al proprio assicurato. La C. si costituiva in cancelleria nei termini di legge contestando la ricostruzione dei fatti fornita nell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle avverse pretese, sostanzialmente eccependo di non aver assunto alcun obbligo di custodia - dovendosi inquadrare l'attività di gestione del parcheggio nella fattispecie della locazione anziché in quella del deposito - ed affermando la mancanza di idonea prova dell'avvenuta consegna del veicolo da parte del Sig. M.nonché del nesso di causalità tra l'evento dannoso da quest'ultimo lamentato e la propria responsabilità La convenuta provvedeva, inoltre, alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice U., dalla quale pretendeva di essere garantita e tenuta indenne in caso di soccombenza nel giudizio, in virtù di apposito contratto stipulato inter partes. La terza chiamata si costituiva in udienza, essenzialmente eccependo l'improcedibilità, per il mancato rispetto da parte della C. di alcune clausole di procedura contenute nel contratto di assIcurazione, nonché l'improponibilità della domanda medesima, dovendosi correttamente qualificare il contratto come "assicurazione per conto di chi spetta", ed eccependo altresì la prescrizione di ogni diritto vantato dalla C. per i fatti di causa nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Nel merito la U. sosteneva, invece, !'infondatezza della pretesa, non avendo la C. provveduto ad adempiere la propria attività nella maniera tassativamente prevista dal contratto di assicurazione, ed infine ribadiva il limite d'indennizzo previsto dal contratto medesimo. Successivamente, nel corso del giudizio, a questa causa veniva riunita quella iscritta a R.G.8532/00, promossa dal Sig. G.M. nei confronti della C. per sentirla condannare al risarcimento del danno eccedente la somma corrisposta dalla S. in forza della polizza furto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite. La C. si difendeva eccependo la nullità dell' atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, chiamando in giudizio, anche in questo caso, la propria compagnia assicuratrice U.. Le parti scambiavano memorie autorizzate istruttorie e di replica. Il G.U. espletava l'istruttoria orale sulla base dei capitoli di prova per interpello e testi ammessi con ordinanza assunta in udienza. Conclusa l'istruttoria orale, invitava le parti a precisare le conclusioni definitive. Sulle conclusioni trascritte in epigrafe il G.U tratteneva la causa in decisione dopo aver assegnato i termini per il deposito delle comparse e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. presuppone che il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, e tale valutazione deve essere effettuata in concreto alla luce della ratio della norma, che è evidentemente quella di consentire al convenuto di predisporre fin da subito le proprie difese. Ora, nel caso di specie, la mancata notifica di una delle pagine di cui si componeva l'atto di citazione con il quale il Sig. M.chiamava in causa la C. non ha effettivamente compromesso il diritto di difesa della convenuta, atteso che le pagine dell'atto regolarmente notificate rendevano comunque palesi tanto le circostanze di fatto quanto le ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda. Inoltre, come risulta dal verbale della prima udienza, la difesa dell'attore produceva l'originale del fax con allegata pag.2 dell'originale dell'atto di citazione (ovvero quella mancante nella copia notificata), inviato alla C., su richiesta della stessa, in data 17.03.2000, e dunque antecedente alla costituzione della convenuta in cancelleria. Di più, per gli stessi fatti la C. S.rI. era stata precedentemente citata in giudizio davanti a questo Tribunale dalla S. S.pa., tant' è che la causa promossa dal Sig. M.venne successivamente riunita a quella connessa già pendente. Per tutte queste ragioni, la domanda del Sig. M.risulta validamente proposta nei confronti della convenuta C.. Quanto al merito della controversia, occorre anzitutto rilevare che è risultato ampiamente provato, sia per testi che attraverso la copia della ricevuta fiscale depositata in atti, il fatto che il Sig. M., in data 14.09.1996, avesse posteggiato la propria autovettura nel parcheggio ... di ... gestito dalla C., pagando anticipatamente il corrispettivo per l'intera giornata. Conseguentemente deve ritenersi perfezionato tra l'attore e la società convenuta un contratto atipico di parcheggio, rispetto al quale trovano applicazione in via analogica le norme dettate dagli artt,1766 e seg. c.c. in materia di deposito. Sostanzialmente, infatti, lasciando il veicolo negli appositi spazi, il proprietario ne affida di fatto la custodia al gestore del parcheggio, il quale ha l'obbligo di restituirlo nello stato in cui l'ha ricevuto. Pertanto, grava sul medesimo gestore, in quanto depositario, anche la responsabilità per la mancata restituzione dell'autovettura, ove la stessa venga sottratta, ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ove non sia in grado di fornire la prova, su di lui incombente, dell' inevitabilità dell'evento nonostante l'uso da parte sua della diligenza espressamente richiesta dall'art. 1768 cc. Nel caso di specie, non essendo emerso nessun elemento che possa portare ad una diversa qualificazione del rapporto inter partes, ed, anzi, secondo quanto risulta dalla ricevuta fiscale, essendo qualificato espressamente dalla C. come obbligo di custodia quello che la stessa assumeva nei confronti dei clienti, nessun dubbio può sussistere circa la responsabilità della convenuta per la mancata restituzione dell'autovettura al Sig. M.. Tutto ciò considerato, e rilevato, altresì, che la S. S.pa. ha provveduto, come risulta in atti e come confermato dallo stesso Sig. M.in sede di interrogatorio formale, al pagamento nei confronti del proprio assicurato della somma complessiva di £ 186.510.000 (oggi € 96.324,38) a titolo di risarcimento del danno per il furto da lui subito, la domanda proposta dall'attrice nei confronti della C. è fondata e merita di essere accolta. Per quanto attiene, invece, alla domanda proposta dal Sig M.nei confronti della convenuta va precisato che la stessa merita accoglimento solo parziale atteso che, pur risultando fondata riguardo alla somma corrispondente a quella parte del valore dell' autovettura rubata eccedente il risarcimento già percepito e al kit viva voce (da considerarsi pertinenza dell'autovettura medesima) nonché riguardo all'assicurazione rc. auto, non può dirsi altrettanto rispetto al quantum richiesto per gli effetti personali asseritamene lasciati all'interno del veicolo. Non sussistono, infatti, prove sufficienti ad affermare l'avvenuto furto anche degli occhiali da vista e del teledrin (ed, anzi, il teste G.T afferma che il Sig. M.li portava abitualmente con sé, ragion per cui non si vede il motivo di lasciarli sull'auto proprio quel giorno), né il Sig. M.ha alcun titolo per chiedere il risarcimento di una cosa non sua, quale l'impermeabile da donna che la figlia avrebbe lasciato in macchina. Dunque, la domanda dell'attore va accolta solo per l'ammontare complessivo di € 12,528,90 (pari a £ 24.259.333, di cui £ 18.490.000 per il valore dell'auto eccedente il risarcimento già percepito, £ 4.269.333 per l'assicurazione r.c auto e £ 1.500.000 per il kit viva voce), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Infine, la domanda proposta dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata non può essere accolta perché per il diritto in tal modo azionato è già intervenuta la prescrizione prevista dall'art.2952, secondo comma, c.c. Premesso che, come risulta dalle condizioni generali di assicurazione contenute nel contratto, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza potevano essere azionati solo dal contraente, ovvero dalla C., va però rilevato che manca agli atti una comunicazione idonea ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art 2952 c.c. mentre l'unico atto idoneo agli effetti interruttivi risulta essere intervenuto in data 16.09.1999 - ci si riferisce all'atto di nomina del perito per la determinazione del danno -; e pertanto dall'epoca del sinistro - 14.09.1996 - fino alla notifica di tale atto di nomina è trascorso un periodo di quasi tre anni, certamente idoneo a determinare la prescrizione del diritto intempestivamente e inefficacemente azionato dalla C.. La C. dovrà pertanto procedere sia al pagamento di quanto già corrisposto dalla S. al Sig. M., sia al risarcimento di quest'ultimo per il danno eccedente la somma già percepita e determinato come si è visto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.300,00 per l'attrice S., di cui € 3500,00 per diritti, € 6.400,00 per onorari ed € 400,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in complessivi € 5.410,63 per l'attore G.M., come da nota allegata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ed in complessivi € 8.894,98 per la terza chiamata U., come da nota allegata, oltre rimborso spese generali, IV A e CP A, e pertanto vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, accoglie le domande proposte dall'attrice S. S.p.a. e dell'attore G.M., rigetta la domanda proposta dalla convenuta C. nei confronti della terza chiamata U., e condanna la
C. a corrispondere alla S. S.p.a. la somma di € 96.324,38, oltre interessi
legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese del presente
giudizio, liquidate in complessivi € 10.300 oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA; a corrispondere a G.M. la somma di € 12,528,90, oltre interessi
legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese del presente
giudizio, liquidate in complessivi € 5.4l0,63 oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA; nonché a corrispondere alla U. S.p.a. le spese del presente
giudizio, liquidate in complessivi € 8.894,98, oltre rimborso spese
generali, IV A e CPA. Milano lì, 13 aprile 2005 |