REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano dott.ssa Laura Sotgiu -VI sez.- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 44637/04 R.G.

promossa da

M.M., titolare della ditta V. (C.F. ..., P.I. ...), elett.te domiciliato in Pessano con Bornago (MI), Via Roma n. 53, presso lo studio dell'Avv. Michele Picerno, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

H. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ..., Via ...

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: pagamento somma

Conclusioni dell'attrice: come da foglio separato allegato al verbale d'udienza del 26.10.2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.06.2004, l'attore ha convenuto in giudizio la S.p.A. H. chiedendo, in via preliminare, che le venisse inibita qualsiasi iniziativa volta alla segnalazione del sig. M.M. alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) in relazione alle fatture emesse per traffico telefonico effettuato dall'utenza corrispondente al n° 393921152576, ed in via principale, la cancellazione del nominativo del sig. M.M. in relazione all'utenza telefonica di cui al n. 393921152576, nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 100,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute, e di € 10,93 per interessi legali sulle somme rimborsate dal dovuto al 25.03.2004.

Esponeva l'attore di aver sottoscritto con la H., in data 9.06.2003, un contratto di utenza telefonica mobile corrispondente al n. 3479550390 e di aver concordato il pagamento per questo servizio mediante domiciliazione bancaria sul conto corrente della carta di credito della ditta V., di cui era titolare.

In data 14.08.2003 e 15.10.2003 venivano addebitate su detto conto corrente due fatture emesse dalla convenuta, rispettivamente di € 418,47 e di € 305,82, che si riferivano all'utenza telefonica n. 393921152576, non corrispondente a quella dell'attore.

A seguito di diffida del legale di fiducia del M., in data 25_03.2004 H. effettuava un bonifico di € 418,47 e di € 305,82 sul conto corrente bancario della ditta dell'attore, ma non provvedeva a rimborsargli la somma di € 100,00 sostenuta per spese legali stragiudiziali.

In data 8.06.2004, H. S.p.A. inviava all'attore una raccomandata A.R. con la quale gli intimava il pagamento di ulteriori € 965,29 per traffico telefonico sempre relativo al numero 393921152576, già precedentemente disconosciuto dal M., e lo informava che in caso di mancato pagamento di detta somma il suo nominativo sarebbe stato segnalato al CRIF.

All'udienza del 16.09.2004, la convenuta non compariva né si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.

Alla successiva udienza del 26.10.2004, sulle sole conclusioni dell'attrice, la causa, di natura documentale, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è è fondata e va accolta.

A sostegno del suo assunto, l'attore ha prodotto in giudizio: 1) il contratto di utenza telefonica mobile stipulato con H. S.p.A., corrispondente al numero 3479550390, con le modalità di pagamento tramite addebito sulla carta di credito della ditta V., di cui M.M. è titolare; 2) n.2 fatture in data 15.07.2003 e 15.09.2003, rispettivamente di € 418,47 e di € 305,82, emesse da H. nei confronti dell'utenza telefonica n. 393921152576 e addebitate sul conto della carta di credito dell’azienda dell'attore; 3) copia raccomandata A.R. inviata da Avv. Picerno ad H. S.p.A. in data 24.02.2004 e successiva notula per spese legali stragiudiziali; 4) copia note di credito H. del 25.03.2004; 5) raccomandata A.R. di H. a M.M. avente come oggetto il preavviso di risoluzione del contratto relativo all'utenza n. 393921152576, con la comunicazione che in caso di mancato pagamento dell'importo di € 965,29 per traffico telefonico effettuato dal suddetto numero il nominativo dell'attore sarebbe stato segnalato al sistema di informazioni creditizie gestito da CPJF.

Da tale documentazione si desume che l'attore è titolare dell'utenza telefonica corrispondente al n. 3479550390 e che pertanto, devono essergli addebitati esclusivamente gli importi relativi al traffico telefonico effettuato con tale numero, risultando indebitamente addebitati importi relativi ad altre utenze.

La convenuta H. S.p.A. con la restituzione all'attore delle somme di € 418,47 e di € 305,82, di cui alle fatture emesse nei confronti dell'utenza telefonica n. 393921152576, aveva implicitamente riconosciuto l'errore nel quale era incorsa, ma successivamente è ricaduta nello stesso errore intimando all'attore il pagamento dell'ulteriore importo di € 965,29 sempre relativo al numero 393921152576.

La convenuta, rimasta contumace, non ha peraltro fornito alcuna prova volta a contrastare quanto sostenuto da parte attrice.

Per quanto sopra esposto, non rientrando il caso di specie tra quelli per i quali è prevista un'azione inibitoria, il Giudice, accertato che la società convenuta ha indebitamente intimato a M.M. il pagamento di una somma riferita all'utenza n. 393921152576, di cui lo stesso non è titolare, dichiara che H. S.p.A. non ha titolo alcuno per addebitare all'attore somme che si riferiscono ad un'utenza diversa da quella riportata nel contratto dallo stesso sottoscritto (doc. 1) né, tanto meno, ha titolo per segnalare il nominativo dell'attore al CRIF.

Si ritiene, inoltre, che l'attore abbia diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute, che si sono rese necessarie per il comportamento omissivo della convenuta, quantificate nella somma di € 100,00 come da fattura in atti (doc. Il), nonché al pagamento degli interessi legali sulle somme rimborsate da H. S.p.A. dal dovuto al 25.03.2004.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara che M.M. non deve corrispondere alla S.p.A. H. la somma di € 965,29, poiché non dovuta;

- dichiara che H. S.p.A. non ha titolo alcuno per segnalare al CRIF il nominativo dell'attore;

- condanna H. S.p.A. al pagamento in favore di M.M., titolare della ditta V., della somma di € 100,00 per spese legali stragiudiziali, nonché al pagamento degli interessi legali sulle somme rimborsate dal dovuto al 25.03.2004;

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 493,00, di cui € 20,00 per spese, € 193,00 per diritti ed € 150,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Milano, 21 dicembre 2004