CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE 3a CIVILE

Oggi 6 aprile 2004 alle ore 11.30 dinanzi al Collegio riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. F.M. - Presidente

dott. P.R. - Consigliere

Dott. D.C. - Consigliere relatore

assistita dal sottoscritto cancelliere

nella procedura ex art…. c.p.c. promossa

da

M.K.

con l'avv. Picerno

contro

D.S.

con l'avv. B.P.

sono comparsi:

l’avv. Picerno per l’appellante; l’avv. P. per l’appellato

n. 775/c/04

La CORTE D'APPELLO di MILANO - Sez. III civ. ,

nella composizione precisata a verbale dell'udienza del 6-4-2004, a scioglimento della riserva formulata alla suddetta udienza,

Ritenuto

che, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. applicabile all'impugnata sentenza relativa a controversia in materia locatizia, l'esecuzione della sentenza di primo grado può essere sospesa solo quando dalla stessa possa derivare alla parte esecutata "gravissimo danno";

che il ricorrente-appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che dall'esecuzione

della sentenza di primo grado gli deriverebbe un pregiudizio superiore a quello che di norma è conseguenza obiettiva ed inevitabile della statuizione di condanna al rilascio di un immobile locato ad uso abitativo che comporta inevitabilmente il venir meno del godimento dell'immobile locato per il conduttore ed i suoi familiari;

Che, infatti, l'avanzato stato di gravidanza della moglie del conduttore non è una condizione sufficiente per ritenere sussistente il "gravissimo danno" nel senso sopra precisato;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.

Si comunichi.

Milano, 6-4-2004

Il Presidente