REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, Sezione IV, avv. Clara Antonelli ha pronunciato la, seguente

SENTENZA

nella causa, iscritta al Ruolo Generale n.9340/98, promossa

da

M.P. rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Falcetta e dal dott. Gianluigi Guana per procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

A.O.

CONVENUTO CONTUMACE

oggetto: pagamento somma per prestazione professionale

conclusioni: per l'attore come da atto introduttivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato ritualmente il 21-7-98, l'avv. M.P., conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, A.O. chiedendo che costui fosse condannato a pagare, ad esso attore, la somma di £1.706.399= per l’attività professionale stragiudiziale svolta a suo favore. Chiedeva inoltre gli interessi dal 17-7-98 e la rivalutazione decorsi tre mesi dal 7-7-98 senza pagamento ai sensi del d.m. 24-11-90 n.392 ; con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese del giudizio.

Assumeva l’attore di aver notificato al convenuto di adempiere per il pagamento dell’attività procuratoria prestata (doc. 1), rimasta senza esito la diffida, di aver chiesto la liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di M., che liquidava £ 925.000= per onorari per la pratica in oggetto ed esprimeva parere di conformità per i diritti esposti in parcella ( £ 316.000= ).

Il convenuto non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 6-10-98 ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza successiva l’attore precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione; la causa veniva quindi spedita a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea e fondata e deve essere accolta.

L’attore ha provato i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto: ha prodotto la liquidazione (doc.3) della parcella deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di M. per la somma di £ 925.000= per gli onorari con il parere di conformità per i diritti; ha prodotto copia della raccomandata (doc.5) ricevuta il 7-7-98 con cui trasmettendogli la parcella de qua con la liquidazione dell'Ordine metteva in mora, senza alcun esito, il convenuto. Pertanto costui deve essere condannato a pagare all’attore la complessiva somma di £ 1.705.799= che è composta dalle seguenti voci: £ 925.000= per onorari, così come liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; £ 316.000= per diritti considerati conformi dal medesimo Consiglio; £ 124.100= per rimborso forfetario delle spese generali cosi come previsto dall'art.15 della deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata dal d.m.5-10-94 n.585; £ 62.715= per spese tutte documentate; £ 24.820= per C.P.A. ed infine £ 253.164= (e non £253.764= come indicato dall'attore per errore di calcolo) per I.V.A..

A tale somma di £ 1.705.799= vanno aggiunti gli interessi di legge a partire dal 7-7-98 (data in cui è stata notificata la messa in mora) e la rivalutazione trascorsi tre mesi dall'invio della parcella (nel caso concreto dal 7-7-98) senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità secondo quanto disposto dalla disposizione comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale del d.m. 24-11- 90 n. 392 e dalla 1.533/73 .

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, decidendo in via definitiva, cosi provvede:

1) Condanna il convenuto A.O. a pagare all'attore M.P. la somma di £ 1.705.799= oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.

2) Pone a carico del convenuto A.O. le spese del giudizio che liquida in complessive £ 856.000= ( di cui £ 442.000= per diritti e £ 300.000= per onorari) oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Milano il 5 Novembre 1998

Giudice di Pace
Avv. Clara Antonelli