Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Milano
Sezione II Civile

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona del dott. Franco Pagliano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 1° e 2 aprile 1999, iscritta al ruolo al n. 6823-99 da L.M.G., residente in M., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Picerno e dal Dott. Gianluigi Guana e presso gli stessi domiciliata

attrice

contro

F.E., residente in R.,

convenuto e

A.F.C.M. E A., con sede in V., in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuta e

R. SPA, con sede in M., in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, tutti rappresentati e difesi dall'avv. G.B. e presso il medesimo domiciliati.

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni dell'attrice: ritenuta la responsabilità del convenuto F.E. nella causazione del sinistro, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice. Spese di lite rifuse.

Conclusioni dei convenuti: ritenere le somme versate da R. spa ampiamente compensative di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Con il favore delle spese.

Svolgimento del processo: con l'atto di citazione su indicato parte attrice ha convocato in giudizio F.E., A.F.C.M. E A. e R. spa, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nel sinistro stradale intervenuto il 4-9-1998 in R..

All'udienza del 9-6-99 si costituivano in giudizio i convenuti; il Giudice, a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.

All'udienza del 30-6-99 il CTU nominato prestava il giuramento di rito; le parti nominavano i rispettivi CTP.

All'udienza del 22-9-99 le parti chiedevano termine per esame perizia.

All'udienza del 25-10-99, su opposte istanze delle parti, il Giudice si riservava il provvedimento

Con ordinanza 27-10-99 il Giudice ammetteva CTU meccanico valutativa sulla vettura dell'attrice.

All'udienza del 24-11-99 il CTU nominato prestava il giuramento.

All'udienza del 9-2-2000 le parti chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di una transazione.

All'udienza del 23-2-99 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione conclusioni e spedizione a sentenza.

All'udienza del 7-6-2000 il giudice tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

La domanda attrice non può essere accolta oltre il limite di quanto già percepito dalla medesima.

Non essendo in contestazione la responsabilità del sinistro, al Giudice è riservata la quantificazione del danno alla persona e alla vettura.

Si deve tener presente che sono state versate a titolo di risarcimento a parte attrice prima £. 5.500.000 il 27-10-98 e, nelle more dell'inizio della causa, 8-4-99, altre £. 4.000.000, per un totale di $. 9.500.000.

Per la quantificazione del danno alla persona si procede come segue:

Invalid. Perman. 1%

1.156.000

Danno morale

289.000

Inval. tempor. totale

825.000

Inval. tempor. parziale

375.000

per un totale di £.2.645.000.

Nn si ritiene di discostarsi dalla CTU del Prof. R., non essendovi né i presupposti, né valide motivazioni in contrario.

Per quanto riguarda il danno alla vettura si procede come segue, sulla base della perizia di ufficio esperita:

Autovettura di serie

4. 300. 000

Accessori

1.200.000

per un totale di £. 5.500.000, da cui va detratto il valore del relitto per £. 100.000 e aggiunte £. 800.000, a titolo di spese accessorie complementari (e di immatricolazione, etc.). II fermo per il reperimento di mezzo analogo va calcolato, sulla base di giorni 15, in £. 750.000.

Complessivamente il danno alla vettura ammonta a £. 6.750.000.

Questo sistema di calcolo viene condiviso dal giudicante in quanto, anche quando la riparazione è antieconomica, è al valore antesinistro che occorre riferirsi; alla danneggiata che abbia preferito restaurare un veicolo semidistrutto non spetta, per l'art.1227, 2° comma cc., il rimborso dell'onere totale sostenuto.

La somma dei danni alla persona e alla vettura è di £. 9.395.000, con gli interessi legali dal fatto alla data dei versamenti effettuati.

La rivalutazione monetaria non è ammessa in quanto la liquidazione del danno alla persona è stata calcolata su tabelle che utilizzano parametri attuali sia per l’invalidità permanente che temporanea.

Non si ammette la rivalutazione monetaria per il danno alla vettura, in assenza della prova del maggior danno di cui all'art. 1224, 2° comma cc.

Il comportamento processuale delle parti, che non hanno raggiunto un accordo, non ostante i ripetuti tentativi di conciliazione del giudice e la sostanziale compensazione delle partite di dare e avere tra le parti inducono il giudice a ritenere equa la compensazione totale delle spese tra le parti, ivi comprese quelle di perizia.; si osserva in proposito che il secondo versamento della R. spa è stato effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione.

PQM

Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la somma dovuta dai convenuti, in solido tra loro, in £. 9.395.000, con gli interessi legali dal fatto al dì del versamento degli acconti, è integralmente coperta da quanto pagato da R. spa, in £. 5.500.000, e che pertanto i convenuti nulla più devono per il titolo in questione a parte attrice..

Le spese processuali, ivi comprese quelle di perizia, sono integralmente compensate tra le parti.

La sentenza è esecutiva per legge.

Milano,16-6-2000.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Franco Pagliano

La presente sentenza è
stata resa pubblica mediante
deposito in cancelleria
Oggi.16 giugno 2000