CORTE d'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone dei Minori e della Famiglia

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dott. RUGGERO PESCE Presidente
Dott. AUGUSTA TOGNONI Consigliere
Dott. GLORIA SERVETTI Consigliere

nella causa civile

proposta

da

B.G.

con l'avv. PlCERNO

contro

L.E.C.

con l'avv. C.

ha emesso il seguente

DECRETO

Con provvedimento in data 19/5-2/6/1999 il Tribunale di Milano rigettò le domande di modifica delle condizioni della separazione consensuale avanzate da B.G. e L.E.C. in ordine alla quantificazione dell’importo relativo all’assegno di mantenimento dei figli M. e V., argomentando che 1) B.G. ha omesso di fornire adeguati elementi probatori comprovanti un peggioramento della propria condizione economica e non ha fornito plausibili ragioni in ordine all’oggettiva inadeguatezza dei redditi fiscalmente dichiarati nell’anno 1996 rispetto agli oneri spontaneamnte assunti in sede di separazione consensuale nel febbraio successivo; 2) Sussiste l’effettiva capacità reddituale del B. che continua a svolgere la medesima attività nel settore delle promozioni pubblicitarie e che nel momento in cui ha perfezionato gli accordi era nella piena consapevolezza di potervi comunque far fronte, con l’annotazione che il quadro probatorio è carente e frammentario; 3) anche la domanda della moglie appare infondata per la genericità della relativa prospettazione con il rilievo che l'assegno è stato concordato nel febbraio-marzo 1997 ed appare ancora adeguato alle esigenze dei minori.

Il predetto provvedimento è stato reclamato da B.G., il quale ha lamentato l'erronea impostazione in diritto, l'errata valutazione delle risultanze processuali e ha quindi insistito nella domanda avanzata con ricorso ex art. 710 c.p.c, deducendo che dalla documentazione allegata si evince che egli versa in precarie condizioni economiche tali da non giustificare la negata riduzione della contribuzione.

In particolare la difesa ha rilevato che le dichiarazioni allegate riguardanti l’imposta 1995, 1996, 1997 provano inconfutabilmente la ridotta capacità reddituale del B., considerato che le dichiarazioni dei redditi fotografano la situazione economica con la precisazione che dalla documentazione bancaria-contabile si desume che in data 7.10.1998 (egli ha presentato ricorso nel novembre 1998) il suo conto corrente presentava un’esposizione debitoria di lire 17.604.947, situazione cristallizzata, anzi peggiorata, nei successivi mesi, tanto che a maggio l999 l’esposizione debitoria ammontava a lire 21.349.000, con l’ulteriore puntualizzazione che le prodotte matrici degli assegni bancari versati alla L. a titolo di mantenimento dei figli

rivelano che il conto corrente di traenza non e quello del B., bensì quello delle madre, signora C.S., la quale, per motivi morali , concorre con un "assorbente" apporto economico a favore dei nipoti.

Non senza rilevare che l'attuale condizione economica della L. è "assai più florida" di quella del B., tenuto conto che alla stessa è stata assegnata la casa coniugale, elemento significativo in quanto ex art t. l 47-148 cc, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei genitori, tenendo conto oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Cass. 6/5/1998 n. 4543; Cass. 30/1/1992 n. 961), con il rilievo che l’art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un’attività professionale o domestica e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni in tal senso intese dei due obbligati (Cass. 16.1031992 n. 10901).

I principi di diritto richiamati dalla difesa non possono non essere condivisi. L’operazione delicata è quella di quantificare i redditi delle parti e di comparare le condizioni economiche reddituali e patrimoniali delle stesse nell'ottica di cui agli artt. 147,148 c.c. nell'interpretazione costante della dottrina e della giurisprudenza.

Si deve innanzitutto verificare se le dichiarazioni dei redditi allegate dal B. siano "attendibili", circostanza contestata dalla L., la quale sostiene che i redditi denunciati non corrispondono a quelli realmente percepiti e che "la situazione economico-finanziaria oggi dichiarata non può considerarsi veritiera e comunque non dimostra un peggioramento", con l'annotazione di "buonsenso" che "la Comit non gli consentirebbe di restare esposto per importi sempre crescenti" se egli godesse veramente di redditi addirittura insufficienti per la propria sopravvivenza senza alcuna garanzia di rientro; con l’ulteriore precisazione che il dedotto non provato intervento della madre in aiuto del figlio deve essere letto nell’ottica della falsa rappresentazione che il B. fornisce di sé, con l’avvertenza che le dichiarazioni rese dal B. nel ricorso e nel reclamo si contraddicono tra di loro e sono contraddette dai documenti prodotti dalla logica e dall’aritmetica.

Le perplessità e le osservazioni critiche della resistente, già poste dal primo giudice a base della motivazione del provvedimento de quo, sono condivise da questa Corte.

Si ripetono invero principi acquisiti quando si ricorda che la dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente fiscale, se prodotta in giudizio ha carattere di semplice elemento indiziario lasciato alla discrezionale valutazione del convincimento su altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici (Cass. 18/11/1995 n. 11953). Le dichiarazioni dei redditi non possono costituire una prova esaustiva a favore di chi le produce in omaggio al principio per il quale a nessuno è dato precostituire una prova a proprio favore con una propria dichiarazione, tanto più quando i redditi denunciati non sono certificati da terzi soggetti sostituti di imposta; sicché la veridicità della dichiarazione dipende interamente dal dichiarante, circostanza che impone maggiore cautela nell’accettarla come indizio delle effettive possibilità economiche dello stesso dichiarante in un giudizio contenzioso con un terzo estraneo al rapporto tributario.

Nella specie non si può non ravvisare un sospetto di incongruenza tra i dati fiscalmente emergenti e le obbligazioni assunte dal B. volontariamente in sede di separazione consensuale, con il rilievo che il tipo stesso di attività del B., che lavora nel settore delle promozioni pubblicitarie, accredita l’oggettiva inattendibilità delle dichiarazioni in base a dati di comune esperienza. È pure il caso di aggiungere che per quanto riguarda la prova del reddito è consentita l’utilizzazione di fatti notori al fine di pervenire, invece che alla stima precisa dei redditi del soggetto, all’individuazione di un livello medio di reddito, che, in difetto di prova contraria, deve presumersi conseguente. Con la logica considerazione che il B. assumendo l'obbligazione ex artt. 147,148 c.c. nella misura quantificata in sede di separazione consensuale ha individuato egli stesso la sua capacita patrimoniale-reddituale, con il rilievo essenziale che gli importi denunciati fiscalmente all'epoca non erano tali da consentirgli l'erogazione dell'assegno concordato.

Alla stregua delle rilevanze processuali, in difetto di elementi contrari obiettivamente certi, si deve quindi ritenere sussistente quella capacità reddituale sulla base della quale il B. si era consapevolmente assunto l’obbligo del mantenimento dei figli nella misura liberamente concordata.

Così impostata la questione, è bene sottolineare che il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione, deve accertare la sopravvenienza di fatti che si caratterizzano per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente e l’effettività di siffatte sopravvenienze, nonché verificare l’esistenza di un nesso di casualità fra le medesime e l’instauraione di una nuova situazione di bisogno (Cass. 16.11.1993 n. 11326).

È indubbio che il giudice d’appello deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere in positivo o in negativo sulla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio fino alla decisione (Cass. 24/3/1994 n. 2873), ma nel caso concreto è agevole rilevare che anche in questa sede il B. con la produzione della dichiarazione dei redditi del 1999 non ha offerto una prova esauriente, idonea a configurare un peggioramento della propria situazione economica, con la puntualizzazione che le istanze istruttorie della difesa non sono finalizzate a colmare la suddetta lacuna.

Rebus sic stantibus la misura dell'obbligo ex artt. 147, 148 c.c. liberamente e consapevolmente assunto dal B. appare congrua in relazione alle legittime esigenze dei figli, proporzionata all'età degli stessi (M. è nato nel l979, V. nel l983) nell’ambito della normale convivenza, comprensiva delle spese di una comune vita di relazione secondo il costume sociale in cui vive la famiglia.

Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del reclamo proposto da G.B..

Sussistono giusti motivi, considerala la natura della lite nell’interesse dei figli, per compensare interamente ex art. 92 c.p.c. le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte

nella causa promossa da

B.G. contro L.E.C.

- rigetta il reclamo proposto dal B. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano che conferma;

- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in camera di consiglio, Milano il 19/1 I/1999.

Il Presidente

Ruggero PESCE