REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace in Milano - Sez. 7^ dott. Claudio Amore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 8490/97 R.G. promossa da T. S.r.l., con sede in Segrate, via Madrid, a 16, in persona del Presidente del C. d. A. ing. G.V. ed elettivamente domiciliata in Milano, via Melzi dEril, n. 27, presso lo studio dell'avv. B.M. che, con gli avv. P. e M.M., la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo, - opponente contro Autofficina G. di O.B., corrente in Segrate, via degli Alpini, a 17, elettivamente domiciliata in Milano, via Lecco, n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Picerno e del dott. Gianluigi Guana, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificato dell'atto di opposizione, - opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni di parte opponente: revocarsi il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Milano 15 maggio 1997, a 23435, r.n. 20945, depositato in cancelleria in data 20 maggio 1997; in via riconvenzionale, datosi atto che in data 17 aprile 1997 l'opponente ha corrisposto all'opposta la somma di £. 1.000.000 unicamente a titolo di definizione bonaria della vertenza, condannarsi l'opposta alla restituzione di detta somma con gli interessi legali decorrenti dalla predetta data al saldo; in via subordinata disporsi secondo equità la riduzione del prezzo delle prestazioni eseguite dall'opposta, in considerazione della assoluta inutilità elle stesse; col favore delle spese di giudizio.
Conclusioni di parte opposta: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo lopposizione fondata su prova scritta e, nel merito, confermarsi il decreto e condannarsi lopponente a pagare allopposta la somma che risulterà dal giudizio ex art 96 c.p.c., per avere lopponente intrapreso la lite temerariamente, oltre gli interessi legali, detratto lacconto di £ 1.000.000, dal 25 settembre 1996 al saldo, la rivalutazione monetaria nonché la, rifusione delle spese di lite. Svolgimento del Processo Con atto di citazione regolarmente notificato la T. S.r.l. conveniva in giudizio l'Autofficina G. per l'udienza del giorno 11 novembre 1997, per opporsi al decreto ingiuntivo a 2343587 di cui in narrativa, con cui il Giudice di Pace di Milano aveva ingiunto all'opponente di pagare all'opposta la somma di £. 1.419.270 e accessori, per lavori di riparazione da questa eseguiti sul furgone targato MI****** e addebitati alla committente T. con fattura 26 settembre 1995, n. 170 L'opponente precisava: - che, nel mese di settembre 1995 aveva affidato al signor O.B. titolare dell'Autofficina G. il furgone FIAT Ducato targato MI****** per la riparazione e l'eliminazione di alcuni difetti ed in particolare quello relativo alla spia luminosa di segnalazione della bassa pressione dell'olio che rimaneva accesa con il motore non solo al minimo ma anche a regine di giri più alti, che venivano quindi effettuati in assenza totale di circolazione dellolio. Tale inconveniente si verificava sempre in occasione della sostituzione del filtro dell'olio; - che al momento della consegna del furgone per la riparazione, l'opposto aveva preventivato una spesa di £ l.000.000 per riparazioni che avrebbero importato l'apertura del motore dalla parte inferiore, ma non il suo smontaggio totale ma che, successivamente esso aveva comunicato all'opponente che a seguito delle riparazioni, come prima preventivate il problema non si era risolto e che occorreva, in aggiunta, cambiare la pompa dellolio; - che, stante la persistenza dellaccensione della spia dell'olio, anche dopo la sostituzione di tale organo, l'opposto affermava essere necessaria l'apertura completa del motore onde individuare la causa del difetto; - che l'opponente, avendo urgente necessità dell'automezzo, il 25 settembre 1995 lo ritirava dall'officina ove lo riconduceva il 29 settembre successivo per fare constatare al titolare dell'officina che la spia della pressione, in seguito al cambio dell'olio e del relativo filtro, rimaneva accesa come prima del suo intervento; - che, data la persistenza di tale difetto, nonostante le asserite riparazioni per le quali era stata emessa la fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente, al ricevimento della fattura offriva non la somma di £ 2.419.270 in essa esposta, ma quella di £ 1.000.000, unicamente allo scopo di definire in via bonaria la vertenza senza però riconoscere la fondatezza della richiesta. Ciò esposto, concludeva come in epigrafe. L'opposta contestava quanto esposto ex adverso e concludeva anche essa come in epigrafe. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto la causa appariva di pronta soluzione e non occorreva l'esperimento di molti mezzi istruttori, sperimentato l'interpello delle parti e l'escussione dei testi, precisate le conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 1997, con termine fino all'indomani per la produzione delle note spese.Motivi della Decisione Dalle dichiarazioni delle parti e dei testi è emerso che quando il furgone veniva affidato dall'opponente all'opposto per le riparazioni, esso non era in condizioni di muoversi, avendo subito un grippaggio interessante l'albero motore e la biella a causa di un difetto di lubrificazione di questi organi e che, in seguito all'intervento riparatore, consistito nel trasporto dai locali dell'opponente a quelli dell'opposto, nello smontaggio e nella sostituzione delle parti meccaniche di cui alla fattura 26 settembre 1995, n. 170, il difetto di lubrificazione veniva rimosso e il furgone, nonostante la lamentata persistenza dellaccensione della spia dell'olio subito dopo il cambio di questo e del relativo filtro, poteva nuovamente, come può tuttora circolare. Il prezzo dell'intervento esposto in fattura in £ 2.033.000, oltre I.V.A. £. 386.270, appare congruo e sembra pertanto pretestuoso laddebito alle insufficienti capacità diagnostiche e operative, rimproverate dall'opponente all'autofficina opposta, su cui si fonda il motivo della riduzione del corrispettivo a sole £ 1.000.000 pretesa dall'opponente. P. Q. M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, conferma il decreto ingiuntivo 15 maggio 1997, n. 23435, n.. 20945/97 R.G. emesso su istanza della Autofficina G. di 0.B. conto la T. S.r.l. e condanna ) lopponente T. a pagare all'opposta la somma di £ 1.419.270 (oltre le relative spese liquidate in £ 509.000), oltre gli interessi legali dal giorno 26 settembre 1995 al saldo e a rimborsare alla stessa le spese del presente giudizio che vengono liquidate complessivamente in £ 1.400.000 (di cui £ 80.000 per spese, £ 736.000 per diritti e £ 584.000 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A. Milano, 9 dicembre 1997 Il Giudice di Pace |